Il CITES ha lo scopo di regolamentare il commercio di fauna e flora in pericolo di estinzione.
Il commercio di animali, purtroppo, è diventato uno dei maggiori traffici economici a livello mondiale, e come sempre accade, il desiderio di soldi e quindi di potere cerca di prevaricare non solo sulla morale, ma anche sulla salvaguardia delle nostre ricchezze naturali.
Il commercio indiscriminato di specie sia animali che vegetali rappresenta un serio pericolo non solo perché possibile causa della loro estinzione, ma perché quest’ultima determina un impoverimento dei singoli ecosistemi, agisce negativamente sulla biodiversità. E come ben sappiamo, un’alterazione di quello che sembra un piccolo equilibrio, nel corso del tempo ha la capacità di ripercuotersi a livello più ampio, globale.
Proprio per evitare o cercare di mettere un freno a tutto questo, è stata data vita al CITES, acronimo di Convention on International Trade of Endangered Species (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione); viene chiamata anche Convenzione di Washington, perché è li che è stata firmata nel 1975. Ha lo scopo di regolamentare il commercio di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e quindi tutelare anche il loro habitat; sono interessati animali vivi e morti, piante, parti (come pelli e avorio) e derivati (ad esempio medicinali).
Vengono distinte tre categorie di specie:
- specie per le quali il commercio è vietato a livello internazionale;
- specie per le quali il commercio deve essere compatibile con la loro sopravvivenza, e quindi sono sotto il controllo di organismi internazionali preposti allo scopo; per queste è richiesto il certificato CITES;
- specie sottoposte ad un controllo da parte dei singoli paesi, al fine di tutelare particolari specie endemiche.
In Italia la convenzione è entrata in vigore il 31 dicembre 1979. Sono coinvolti diversi organismi:
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: è la principale Autorità di gestione, con funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento;
- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, e Forestali che si avvale del Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (CUTFAA) dell’Arma dei Carabinieri: è l’Autorità per l’emissione dei certificati e di controllo sul territorio (oltre alla Guardia di Finanza che opera a livello doganale);
- Ministero dello Sviluppo Economico: è l’autorità preposta per il rilascio di licenze di importazione ed esportazione
La Legge 7 febbraio 1992 n.150 inoltre prevede alcune misure più restrittive rispetto a quelle previste dalla Convenzione e dai regolamenti comunitari; vieta ad esempio la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possano costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica; inoltre impone l’obbligo di un registro per le attività commerciali che detengano esemplari vivi, morti, parti di essi o derivati di specie elencate negli allegati A e B del Regolamento 338/97.
A seguito di quanto detto fino ad ora, ogni volta che si voglia importare/esportare esemplari di flora e fauna, vivi o morti, o loro derivati, sia come cittadini che come imprese, è fondamentale verificare se essi rientrino o meno nella regolamentazione CITES, ed eventualmente richiedere il relativo permesso/certificato; la mancanza di questo comporta il sequestro di animali/piante, loro parti e derivati, oltre a determinare ammende e sanzioni penali.
Particolare attenzione devono porre i turisti, che ignari di tale regolamentazione (o al contrario, pienamente consapevoli del rischio che corrono, ma soprattutto del gesto che compiono) desiderano ritornare a casa propria con qualche souvenir esotico.
Dal canto mio invece desidero concludere con un semplice invito: impariamo ad amare la natura, a rispettarla in ogni sua forma, lasciamo ogni essere vivente lì dove ha il diritto di compiere la propria esistenza; ma soprattutto smettiamola di appropriarci di ciò che non ci appartiene.
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