In barba a diverse norme e anche alla privacy dei nostri figli, pubblichiamo sin troppe foto che li ritraggono senza considerare alcuna conseguenza.
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Tutela dei minori: è giusto o no pubblicare le foto dei propri figli sui social network? In costume, travestiti, il primo giorno di scuola, la recita, la prima poppata, in montagna, sul cavallo, sguardi corrucciati, felici, piagnoni … E se ne potrebbero descrivere a milioni. Ma siamo sicuri che a loro farebbe piacere? E sicuri che non abbiano alcuna possibilità di “difendersi” dal nostro senso cinico di voyeurismo?
Privacy addio per i figli di genitori che non ci pensano due volte a far vedere al mondo intero quanto sia bello e bravo quel piccoletto che spegne le candeline. Ma forse un po’ esageriamo, suvvia.
In barba alla norma costituzionale che sancisce il compito dello Stato di tutelare “l’infanzia e la gioventù favorendo la nascita delle istituzioni necessarie a questo fine” (art.31) e a specifiche norme previste dalla legge sul diritto di autore (l. 1941/633) e dal codice civile, che disciplina l’abuso dell’immagine altrui, noi delle foto dei nostri figli facciamo un po’ come ci pare non curandoci affatto delle conseguenze.
Ma forse qualcosa si smuove e rimarca quello che è inteso già da tempo, è sempre meglio evitare di pubblicare foto di minori, anche se sono nostri figli, per mille e un motivo.
Foto online dei minori: cosa dice la legge
Norme specifiche sulla tutela dell’immagine della persona, nella fattispecie del minore, sono previste dalla legge sul diritto di autore (l. 1941/633) e dal Codice civile, che disciplina l’abuso dell’immagine altrui (gli articoli 147 e 357 del Codice civile impongono ai genitori un dovere di cura e di educazione nei loro confronti che oramai include anche la corretta gestione dell’immagine pubblica del minore).
La legge sul diritto d’autore avverte che il ritratto di una persona non possa essere esposto senza il suo consenso (art. 96 legge n. 633/1941).
Inoltre, la Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, decreta che in tutti gli atti relativi ai minori, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
“Nessun bambino può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali che ledano la sua vita privata, la sua famiglia, la sua casa, il suo onore o la sua reputazione”.
Per questo, ciascun bambino ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o pratiche lesive. Così come anche la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, salvaguardano i diritti della persona.
Infine, il Garante per la Privacy ha dichiarato che la tutela del minore immortalato in una foto deve essere rispettata in qualunque ambito della vita quotidiana.
La sentenza di Mantova
Creano precedenti in Italia due casi di pubblicazione di foto di minori sui social. Uno è il caso del Tribunale di Mantova che, in seguito alla denuncia di un padre il quale, nel processo per la separazione, aveva chiesto la rimozione delle foto dei propri figli pubblicate dalla sua ex moglie, ha stabilito che entrambi i coniugi devono essere d’accordo prima di caricare in rete le foto dei figli, altrimenti dovranno essere rimosse.
Il giudice ha imposto la rimozione delle foto, avvalendosi dell’articolo 10 del codice civile sulla tutela dell’immagine, ad alcuni articoli del decreto legislativo 196 del 2003 sulla tutela della riservatezza dei dati personali, sulla convenzione di New York, ratificata dall’Italia nel ‘91, sulla tutela dei minori e sul regolamento dell’Unione Europea.
La sentenza del Tribunale di Roma
Non solo il giudice può ordinare la rimozione delle immagini, ma anche il pagamento di una somma di denaro in favore dei figli. Un forte precedente anche l’ordinanza del Tribunale di Roma che ha seguito il caso di un sedicenne che aveva chiesto tutela contro la madre troppo “social” anche coi fatti del minorenne.
Il Tribunale ha così condannato la madre non solo a rimuovere i contenuti che riguardavano il figlio sedicenne, ma anche a pagare un’ammenda 10mila euro a quest’ultimo – tramite il tutore – e al marito in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione o al divieto di successivi post (ordinanza del 23 dicembre 2017).
Già a Brescia, infine, in un altro caso il Tribunale aveva disposto il divieto per i genitori non solo di pubblicare le foto della figlia minore su blog e social, ma anche di usarne le immagini per il profilo su WhatsApp.
Pubblicare foto figli su social: quali accorgimenti e perché adottarli
Avete solo una ristretta cerchia di contatti e avete impostato le dovute misure per la protezione della privacy? Quasi inutile. Altri potranno comunque salvare le foto e utilizzarle come meglio credono. Proprio così, e la prudenza allora in questi casi non è mai troppa.
Esagerati? Sul web si trova sempre e in qualunque modo la possibilità di “copiare” un’immagine. Attenzione, quindi, se decidete di pubblicare e, soprattutto, se gli amici hanno la bella pensata di “taggare” la foto. In quel caso ditemi voi dov’è più il confine di protezione.
Sappiate, insomma, che le foto dei vostri cuccioli rimangono accessibili a tutti e non sono pochi i casi di persone che si sono ritrovate le immagini dei propri figli pubblicate su siti vari. Se volete eliminarle, le foto verranno conservate in backup dal gestore del social, che di norma cancella definitivamente il tutto dopo 30 giorni circa.
Se proprio volete pubblicare, evitate atteggiamenti estremamente privati (il pupo fa la pupù nel vasino, tenetevelo per voi! Anche un po’ di dignità…), nudità o anche solo in mutandine e fate a meno di riferimenti alla scuola o a luoghi facilmente riconoscibili.
Alla scuola o alla palestra, chiedete sempre di farvi firmare un consenso. E se qualcuno pubblica foto che riguardano i vostri figli senza un vostro assenso, si è in presenza di un illecito civile: i genitori del bambino ritratto possono chiedere al tribunale di ordinare all’autore della pubblicazione o al gestore dello spazio online la rimozione immediata delle immagini o dei video; inoltre, se la pubblicazione delle immagini ha provocato un danno, anche morale, a chi vi è ritratto, i genitori possono chiederne il risarcimento.
Se, invece le immagini sono utilizzate per avere un ritorno economico, c’è reato di trattamento illecito di dati, punito con la reclusione fino a tre anni. In più, se la pubblicazione illecita dell’immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, chi l’ha diffusa, oltre a dover risarcire il danno, deve rispondere anche del reato di diffamazione aggravata e rischia una reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
E se i genitori si separano?
Già nel marasma che comporta una separazione in casa, abbiate un po’ di lucidità e non litigate anche se quelle foto vanno pubblicate o no. Che necessità c’è?
Dall’altro canto, in caso di separazione e di divorzio, se uno dei due coniugi non è d’accordo, la questione nemmeno si pone.
Il genitore che abbia intenzione di impedire l’uso da parte dell’altro delle fotografie del figlio o può agire con un ricorso autonomo in base agli articoli 96 della legge sul diritto d’autore e 10 del Codice civile, o può prevedere condizioni ad hoc nel ricorso per separazione o divorzio.
In caso di separazione giudiziale il giudice, già con i provvedimenti provvisori, potrà far valere i diritti dei figli minori, tutelandone la “riservatezza“.
Germana Carillo