Oggi entra in vigore il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, ecco cosa cambierà per i contratti telefonici e gli utenti
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La notizia è passata un po’ in sordina, ma da oggi – 24 dicembre – entra in vigore in Italia il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche, che porterà ad un cambio di scenario nel rapporto tra utenti e fornitori di servizi. Toccherà all’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) vigilare sul rispetto delle nuove regole.
Una delle novità più importanti riguarda la durata dei contratti di telefonia, che potranno durare fino a un massimo di 24 mesi. Ma non è l’unica misura che servirà a tutelare maggiormente i consumatori. Scopriamo nel dettaglio cosa cambierà.
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Durata massima dei contratti fissata a 24 mesi
A seguito dell’approvazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, ogni contratto – comprese le rate di apparati – dovrà durare massimo 24 mesi “con l’obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi”. Basta, quindi, con i contratti lunghi dalla durata di 30 o addirittura 48 mesi mesi.
È prevista un’unica eccezione: “il contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l’installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità”.
Come si legge nel testo del codice, però, “un contratto a rate per l’installazione di una connessione fisica non include l’apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti”.
Più trasparenza su rinnovi, tariffe nuove e modalità di recesso più semplici
Adesso i fornitori dei servizi dovranno informare l’utente finale con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, “in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole” sia sulle modalità di recesso dal contratto che sulle migliori tariffe relative ai loro servizi.
Inoltre, i fornitori saranno tenuti a comunicare agli utenti informazioni su qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e relative al loro diritto recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale né in ulteriori costo di disattivazione (se non accettano le nuove condizioni). Ciò dovrà avvenire con preavviso non inferiore a trenta giorni.
Adesso il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni (non più entro 30) dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali.
Sanzioni più salate
Il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche prevede anche sanzioni più elevate per chi non rispetta le regole entrate in vigore.
Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente decreto dal Ministero o
dall’Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000,00 a
euro 5.000.000,00, – si legge nel testo – ordinando altresì all’operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
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Maggiori tutele per i consumatori
Infine, per riguarda la tutela dei consumatori, il Codice impone ai fornitori di servizi l’obbligo di offrire agli utenti una sintesi contrattuale concisa, di agevole lettura e gratuita, contenente le informazioni principali sui termini del contratto e redatta seguendo un formato standard. Pur non sostituendo il contratto vero e proprio, la sintesi avrà un ruolo fondamentale (in quanto il contratto diventa efficace soltanto quando l’utente conferma).
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Fonte: Gazzetta Ufficiale
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