La cannabis light non è droga e venderla non è reato: i giudici fanno riaprire i negozi

Il livello dei THC della cannabis in vendita è nei limiti di legge! I tribunali fanno riaprire i negozi di cannabis light.

La cannabis light non è drogante e la legge ne permette la vendita. Arriva il parere dei giudici chiamati in causa dai titolari dei negozi dopo che la sentenza della Cassazione definì “illegale” la coltivazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati.

I tribunali di mezza Italia danno invece ragione ai produttori e ai commercianti di cannabis light: un contenuto di Thc tra lo 0,2 e lo 0,5% non fa del prodotto della canapa una sostanza stupefacente.

In seguito alla sentenza della Cassazione, in effetti, la polizia era andata a bussare ad ogni negozio di cannabis light per sequestrare la merce e far chiudere i battenti. I negozianti, che su quelle attività avevano investito tutti i loro risparmi, hanno fatto via via ricorso, chiedendo l’intervento della magistratura per fa verificare il contenuto di Thc (delta-9-tetraidrocannabinolo), che ha però trovato al di sotto di 0,5%, il limite che – secondo legge – stabilisce se il prodotto della canapa è stupefacente oppure no.

Anzi, nello specifico, come si spiega meglio qui, la legge n. 242 del 22 Dicembre 2016 consente la produzione (e la vendita) di cannabis con THC fino allo 0,6%, in deroga a quanto prevede il “Testo Unico Stupefacenti” (D.P.R. n. 309/1990). Secondo l’articolo 5 della legge 242/2016:

Qualora all’esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge”.

Secondo una scuola di pensiero questa legge si applicherebbe ai soli produttori; per un’altra invece si applicherebbe a tutti e quindi anche a coloro che mettono in commercio le infiorescenze, in base al fatto che la normativa parla di “filiera”.

Inoltre, per i giudici della Suprema Corte di Cassazione, il fiore di canapa che ha un contenuto di THC inferiore allo 0,5% non possiede effetti psicotropi/droganti, per cui tecnicamente non può essere considerato come “droga”.

Cos’era accaduto

Nonostante ciò, le Sezioni Unite della Cassazione nelle motivazioni di una sentenza emessa a maggio scorso in cui stabiliva che la legge consente la vendita solo dei prodotti elencanti dalla legge 242 del 2016, come alimenti, fibre e carburanti, indicarono come illegali la coltivazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati  nonostante un livello di Thc inferiore allo 0,6% indicato nei limiti di legge.

In questo modo la Suprema corte fissò i limiti della nuova legge sulla filiera della canapa, stabilendo che resta reato la vendita della cannabis, anche nella sua forma “light”, se “in concreto” ha un effetto drogante.

Ma, in sostanza, l’attuale legge stabilisce che la cannabis è da considerarsi light se il Thc è al di sotto della soglia di 0,5%, sotto questa soglia non è da considerarsi uno stupefacente.

Ecco perché i magistrati ordinano i dissequestri e fanno riaprire i negozi.

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