Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il decreto reinserisce i prodotti a base di cannabidiolo (CBD) nella lista delle sostanze contenenti stupefacenti. Una mossa che precede il verdetto del TAR del Lazio che doveva arrivare a settembre prossimo
Il cannabidiolo per uso orale rientra ufficialmente nell’elenco delle sostanze stupefacenti. Solo pochi giorni fa, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministero della Salute di “Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope” che include il cannabidiolo, CBD – uno dei principi attivi della cannabis non stupefacente (e per questo non incluso nelle Convenzioni Onu sulle sostanze narcotiche e psicotrope), tra i farmaci sotto stretto controllo perché stupefacenti.
Lo comunica il Ministero, precisando che la pubblicazione prevede per l’appunto l’inserimento nella Tabella dei medicinali – sezione B delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di cannabis.
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Ne scaturirà, quindi, che i prodotti a base di CBD, come la “cannabis light”, saranno acquistabili solo in farmacia e solo con una ricetta medica. Ovvero: dal 27 luglio, giorno in cui entrerà in vigore ufficialmente il decreto, i prodotti a base di cannabidiolo potranno essere acquistati soltanto in farmacia e con una ricetta non ripetibile.
È questo un decreto che era già stato bloccato nel 2023: il Tar del Lazio, infatti, sospese il decreto ministeriale che ad agosto 2023 aveva introdotto una dura stretta, permettendone l’acquisto esclusivamente nelle farmacie, con prescrizione medica.
A darne notizia fu l’Associazione ICI – Imprenditori Canapa Italia, la cui richiesta fu accolta. A gennaio 2024, inoltre, sempre il Tar del Lazio aveva rinviato il verdetto definitivo al 16 settembre 2024, concedendo la vendita libera per il cannabidiolo per altri otto mesi. Ma ora il Ministero preme l’acceleratore ra Schillaci a sorpresa ha deciso di accelerare.
A parte la totale mancanza di considerazione per le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’abbondante letteratura scientifica che da decenni prevedono il CBD come terapia prescrivibile per molte condizioni – dicono dall’associazione Luca Coscioni – il ministro Schillaci sembrerebbe essersi assunto la responsabilità di forzare la mano, bloccatagli per almeno un paio di volte dal TAR del Lazio, che aveva fissato per il 16 settembre 2024 la decisione finale del ricorso presentato un anno fa da alcune organizzazioni che producono cannabis. Se così fosse sarebbe solo un terzo motivo per cui questa decisione va messa in mora.
L’Italia sarà l’unico Paese dell’UE a inserire il cannabidiolo tra le sostanze stupefacenti
Con questo decreto, l’Italia sarà l’unico Paese in Europa a considerare le preparazioni ad uso orale di CBD come uno stupefacente. A livello internazionale, c’è stata la sentenza della Corte di giustizia europea che in Francia, dopo un processo ad un commerciante che aveva importato ricariche al CBD per le sigarette elettroniche, ha stabilito che il CBD prodotto in uno stato membro europeo deve poter circolare anche negli altri Paesi e che i prodotti a base di CBD non devono essere considerati stupefacenti.
Sempre in Europa, infine, è in corso la valutazione dei cibi contenenti CBD nei cosiddetti Novel Food: nel Regno Unito sono già arrivati i primi prodotti sul mercato, mentre nei mesi scorsi in Francia è stata emanata una legge provvisoria che autorizza la commercializzazione di preparati con CBD fino al 20% considerandoli come integratori.
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