Vendere derivati della cannabis light è reato. La sentenza della Cassazione che rischia di far chiudere tutti i negozi

Si torna a parlare di cannabis light e della possibilità o meno di vendere determinati prodotti a base di canapa legale e senza (o a bassa dose) di Thc. Adesso è arrivata la tanto attesa sentenza della Cassazione che ha stabilito che commercializzare derivati della cannabis light è un reato.

Si torna a parlare di cannabis light e della possibilità o meno di vendere determinati prodotti a base di canapa legale e senza (o a bassa dose) di Thc. Adesso è arrivata la tanto attesa sentenza della Cassazione che ha stabilito che commercializzare derivati della cannabis light è un reato.

Dopo la chiusura di diversi negozi e la direttiva del Viminale relativa alla commercializzazione di canapa,  ieri pomeriggio è arrivata l’ennesima “mazzata” per i commercianti di cannabis light.

Sostanzialmente, secondo quanto stabilito dai giudici, non è permesso vendere o cedere a qualunque titolo prodotti derivati dalla coltivazione di cannabis. Si parla in sostanza di foglie, inflorescenze, olio e resina. La decisione è stata presa dalle sezioni unite penali della Cassazione presiedute dal presidente aggiunto Domenico Carcano.

Questa la sintesi della motivazione:

“La commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53 Ce del Consiglio,del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati”

Se effettivamente applicata, questa sentenza comporta lo stop alla vendita della ‘cannabis light’ in quanto commercializzare questo tipo di sostanza e i suoi derivati, secondo quanto interpretato in maniera molto restrittiva dai giudici, non rientra nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, ossia quella relativa alla promozione della coltivazione e filiera agroindustriale della canapa. I prodotti a base di cannabis light, dunque, non rientrerebbero nelle finalità commerciali regolate dalla suddetta legge configurandosi, di fatto, come illegali.

C’è un punto però da chiarire meglio, e probabilmente questo sarà possibile solo nel momento in cui saranno depositate le motivazioni integrali delle sentenza (nelle prossime settimane):

“Integrano il reato (Testo unico sulle droghe articolo 73, commi 1 e 4, dpr 309/1990 – ndr) le condotte di cessione, di vendita, e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante“.

L’avvocato Carlo Alberto Zaina, che assiste il commerciante di Civitanova che ha fatto ricorso in seguito al sequestro di alcuni prodotti a base di cannabis venduti nel suo negozio, invita alla cautela e ad aspettare le motivazioni integrali. A questo proposito ha dichiarato:

“Per come è scritta la massima della Cassazione non scioglie alcuni nodi, come quello della definizione dell’efficacia drogante. Aspetto la motivazione completa per capire di più di quello che ha portato alla decisione. (…)Un dato convenzionale riportato in numerosissime sentenze esclude l’efficacia drogante della cannabis al di sotto del 0,5%, frutto di una elaborazione scientifica e condiviso dalla Cassazione dal 1989. Tra l’altro non è chiaro se l’efficacia drogante vada calcolata in termini di percentuale o di peso. Insomma, mi sembra si sia fatta poca chiarezza. Bisognerà anche discutere del dolo per la commissione del reato: chi vendeva questi prodotti era del tutto certo che fossero assolutamente leciti”.

Fino ad oggi, era concesso il commercio di prodotti a base di canapa purché il loro contenuto di Thc (sostanza con effetti psicotropi) fosse molto basso. Sembra però che questa sentenza della Cassazione possa bandire anche questa possibilità. Se tutto fosse confermato: che fine faranno i molti negozi di canapa light dislocati sul territorio italiano, saranno costretti a chiudere?

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