Etichette alimentari: ecco cosa cambia da domani. Finalmente obbligo dicitura dell’olio di palma

Cambiano le regole europee per le etichettature alimentari. La dicitura “oli vegetali” non basterà più. Alcune aziende hanno già iniziato ad adeguarsi negli ultimi tempi, ma d’ora in poi sarà obbligatori indicare sulle etichette dei prodotti alimentari le tipologie di olio che fino a questo momento si nascondevano dietro l’indicazione “oli vegetali”.

Cambiano le regole europee per le etichettature alimentari. La dicitura “oli vegetali” non basterà più. Alcune aziende hanno già iniziato ad adeguarsi negli ultimi tempi, ma d’ora in poi sarà obbligatorio indicare sulle etichette dei prodotti alimentari le tipologie di olio che fino a questo momento si nascondevano dietro l’indicazione “oli vegetali”, olio di palma compreso.

I consumatori hanno il pieno diritto di conoscere alla perfezione gli ingredienti presenti nei prodotti alimentari confezionati. L’olio di palma è molto diffuso nell’industria alimentare. Si tratta di un olio a basso costo utilizzato soprattutto per la preparazione di margarine, creme spalmabili e prodotti da forno sia dolci che salati, compresi biscotti, grissini e merendine, soltanto per fare qualche esempio.

Si teme che il consumo eccessivo di olio di palma, in particolare sotto forma di grasso idrogenato, possa causare problemi per la salute. I consumatori devono dunque essere informati sulla sua presenza negli alimenti confezionati, così che possano compiere una scelta consapevole. L’olio di palma viene utilizzato anche per la realizzazione di alcuni prodotti biologici.

Gli italiani si stanno dimostrando sempre più attenti non solo alle tematiche legate all’alimentazione sana, ma anche alle questioni etiche. La produzione di olio di palma su larga scala sta causando deforestazione, perdita degli habitat naturali della fauna selvatica, incendi a cui segue la propagazione di sostanze tossiche e inquinanti, land grabbing, maltrattamento delle popolazioni native, in particolare in Malesia e Indonesia.

Nonostante la questione sia tanto grave, numerose aziende alimentari continuano ad utilizzare l’olio di palma in nome del risparmio e poiché si tratta di un ingrediente molto versatile. Ecco dunque che i supermercati risultano invasi da prodotti a prezzi stracciati, di bassa qualità e ben poco etici.

Presto i consumatori potranno trarre vantaggio dalle nuove informazioni presenti in etichetta, nella speranza che tutte le aziende si adeguino alle nuove regole e che il Governo approfitti del passo in avanti nell’etichettatura alimentare per limitare la circolazione dei prodotti a base di olio di palma nel nostro Paese, come hanno richiesto i deputati M5S Matteo Mantero e Chiara Gagnarli, presentando una risoluzione nelle commissioni Affari Sociali e Agricoltura, a seguito di una petizione per dire stop all’olio di palma che ha fatto il giro del web.

Secondo il M5S, dopo l’indicazione obbligatoria dell’olio di palma in etichetta, un ulteriore passo in avanti sarebbe l’esclusione di questo ingrediente dagli appalti delle mense pubbliche di istituti scolastici, ospedali e aziende pubbliche, oltre che dai distributori in essi collocati.

Se i consumatori italiani – e europei – smetteranno di acquistare prodotti che contengano olio di palma, o li ridurranno al minimo, le aziende inizieranno ad orientarsi verso nuovi ingredienti? Alcune realtà virtuose in Italia e in Europa hanno già iniziato ad adeguarsi, segno che un cambiamento profondo è possibile?

Cosa cambia in etichetta in 10 punti

Non solo indicazioni più precise per quanto riguarda la presenza di olio di palma e per chiarire la dicitura “oli vegetali”. Il nuovo regolamento introduce altri cambiamenti per le etichette alimentari. Cosa cambia in etichetta? Ecco le nuove indicazioni obbligatorie che seguono l’applicazione delle norme europee sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (Reg. UE 1169/2011).

Sostanze allergizzanti

Maggiore evidenza per le informazioni sulla presenza di sostanze allergizzanti o che procurano intolleranze (come derivati del grano e cereali contenenti glutine, sedano, crostacei, anidride solforosa, latticini contenenti lattosio) con maggiore evidenza rispetto alle altre informazioni, ad esempio sottolineandole o mettendole in grassetto nella lista degli ingredienti.

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Oli e grassi utilizzati

Indicazione obbligatoria del tipo di oli e grassi utilizzati. Non è più possibile ingannare il consumatore celando, dietro la definizione generica di “oli vegetali” o “grassi vegetali”, l’utilizzo di olio grassi tropicali a basso costo perché – sottolinea la Coldiretti – bisogna specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato in etichetta. Inoltre, se gli oli o i grassi utilizzati sono stati idrogenati, sarà obbligatorio indicare «totalmente o parzialmente idrogenato», a seconda dei casi.

Data di congelamento

Indicazione della data di congelamento. In caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato, occorre indicare la data di congelamento mentre nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.

Stati fisico degli ingredienti

Informazioni sullo stato fisico degli ingredienti utilizzati, ad esempio in modo da non poter utilizzare il termine “latte” se si tratta in realtà di latte in polvere o proteine del latte.

Etichette più leggibili

Le informazioni in etichetta devono essere scritte con caratteri più chiari e grandi, con una dimensione minima di almeno 1,2 mm (o 0,9 nel caso di confezioni piccole) per rendere più agevole la lettura da una parte di una popolazione in progressivo invecchiamento.

Data di scadenza

La data di scadenza deve essere riportata su ogni singola porzione preconfezionata e non più solo sulla confezione esterna.

Ristoranti e allergie

I ristoranti e le attività di somministrazione di alimenti e bevande – come precisa la Coldiretti – devono comunicare gli allergeni, tramite adeguati supporti (menù, cartello, lavagna o registro), ben visibili all’avventore.

Caffeina

Tutela garantita anche per i bambini e le donne in gravidanza e in allattamento con la previsione di avvertenze particolari per determinati alimenti contenenti caffeina, per esempio i cosiddetti “energy drink”.

Ingredienti succedanei

Per tutelare il consumatore da indicazioni ingannevoli, quando si sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato, in un particolare prodotto, con un altro ingrediente, come ad esempio i sostituti del formaggio, l’ingrediente succedaneo impiegato va specificato immediatamente accanto al nome del prodotto, utilizzando per la stessa caratteri adeguati (pari almeno al 75% a quelli utilizzati per il nome del prodotto).

Responsabile dell’alimento

Tra le informazioni obbligatorie, oltre al nome, deve esserci l’indirizzo del responsabile dell’alimento, ossia l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto. Tale indicazione – come precisa la Coldiretti – non va confusa con quelle dello stabilimento di produzione

11) Stablimento di produzione

L’indicazione dello stablimento di produzione, obbligatoria per la norma nazionale ma che ora diventa facoltativa, è apponibile con l’unica accortezza di non ingenerare confusione nel consumatore stesso rispetto all’indicazione obbligatoria del nome e dell’indirizzo del soggetto responsabile dell’etichettatura.

12) Luogo di allevamento e macellazione

Dal prossimo aprile 2015, dovranno essere indicati in etichetta luogo di allevamento e di macellazione di carni suine e ovi-caprine, come avviene da anni per le carni bovine dopo l’emergenza mucca pazza.

Marta Albè

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