Che differenza c’è tra Decreto Legge (DL) e DPCM?

DPCM e Decreto Legge (DL: i due acronimi si riferiscono però a due misure legislative completamente diverse, sia di iter e natura che di "forza"

DPCM: una parola, anzi una sigla, divenuta tristemente famosa da un anno a questa parte. Ma in riferimento a provvedimenti volti a contenere l’epidemia di Covid-19 talvolta si sente anche dire DL. I due acronimi si riferiscono però a due misure legislative completamente diverse.

DPCM sta per Decreto del Presidente del Consiglio, mentre DL è l’acronimo di Decreto Legge e, pur essendo entrambi provvedimenti subito attuativi, hanno natura e “forza” diversa. Mentre il DPCM, infatti, tecnicamente non è una legge, ma un atto puramente amministrativo, emanato dal Presidente del Consiglio senza passare per il Parlamento ed è una misura che viene usata in situazioni di particolare urgenza come quella che stiamo vivendo.

Il DL invece, è proprio una legge, quindi con forza maggiore dal punto di vista normativo. Come spiega il glossario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche questo provvedimento viene usato nei casi straordinari di necessità e urgenza, ma viene emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore il giorno stesso o il giorno successivo alla pubblicazione.

Essendo una legge a tutti gli effetti però non può eludere il Parlamento, ma necessita di essere ratificato dalle Camere entro 60 giorni, altrimenti perde immediatamente efficacia.

Forse inutile dire che questa enorme differenza tra DPCM e DL comporta anche ben diverse sanzioni in caso di violazione: di natura puramente amministrativa nel primo caso, diventano reati nel secondo, necessitando nei casi più gravi di giudizio in Tribunale.

Per quanto riguarda la situazione in corso, il provvedimento approvato il 12 marzo ‘Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del Covid-19’ , che restringe di nuovo le libertà di spostamenti, è un Decreto Legge, quindi alla violazione non ci potrà opporre per via amministrativa.

Fonti di riferimento: Presidenza Consiglio dei Ministri

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