Il Governo prova a far fronte all'impennata di incidenti e sanzioni per i possessori di bici a pedalata assistita con nuove regole e multe salate
Nuovi mezzi di trasporto come bici a pedalata assistita (le cosiddette e-bike) e monopattini elettrici si sono diffusi a macchia d’olio prima che fosse disposta una normativa ad hoc che ne regolamentasse l’utilizzo. Questo ha provocato la proliferazione di comportamenti scorretti e di incidenti dalle conseguenze spesso drammatiche.
Per provare ad arginare l’uso scorretto di questi nuovi mezzi di trasporto è intervenuto il Governo con un decreto legge ad hoc che mira ad inasprire le leggi presenti nel Codice della strada e a introdurre multe salatissime per i trasgressori.
Il nuovo provvedimento interviene sull’articolo 50 del Codice della strada e va a sanzionare chi trucca i motori di e-bike, come si legge:
I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h. […] Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339.
Alla sanzione da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti.
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Oltre all’introduzione delle sanzioni per chi trucca il motore della bicicletta a pedalata assistita, superando il limite massimo di velocità, l’articolo 50 considera questi mezzi uguali ai ciclomotori. Ciò vuol dire che essi avranno un numero di targa come tutti i motorini e che per possederli sono necessari casco e assicurazione. Le multe per i trasgressori, in questo caso, possono arrivare fino a 7.500 euro.
Infine, vengono regolamentate anche le biciclette a pedalata assistita utilizzate dai rider per i servizi di asporto, dotate quindi di un apposito piano di carico, come si legge qui:
I velocipedi abilitati al trasporto merci, devono avere con sé un piano di carico in piano ed orizzontale, che può essere sia aperto che chiuso. Deve corrispondere poi a questo criterio: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico ≥0,3 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo.
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Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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