Una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che le bici elettriche non possono essere considerate veicoli a motori e dunque non è possibile imporre l’obbligo dell’assicurazione
Aveva fatto scalpore l’obbligo paventato dal nuovo Codice della Strada – che a breve inizierà il suo percorso in Parlamento e dunque potrebbe ancora essere cambiato – di dotare di assicurazione le biciclette elettriche equiparandole di fatto alle auto.
Ebbene, con tutta probabilità questo punto andrà rivisto. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha infatti emesso una sentenza che va contro tale provvedimento (ed altri simili) e che esclude le biciclette elettriche a pedalata assistita dall’obbligo di assicurazione.
La sentenza fornisce chiarezza sulle norme dell’Unione europea riguardanti la responsabilità civile obbligatoria per i veicoli e stabilisce che le biciclette elettriche non rientrano nella definizione di “autoveicoli” soggetti a tale obbligo.
La bici elettrica non è azionata solo da una forza meccanica
La decisione della Corte è intervenuta in seguito a una richiesta di un tribunale belga che doveva decidere un caso di un ciclista investito e ucciso da un’auto. In base al diritto belga, il risarcimento per le vittime della strada varia a seconda se la vittima è a bordo di un mezzo a motore o meno, con compensazioni più elevate per i cosiddetti “utenti vulnerabili della strada”.
La questione cruciale era dunque se una bicicletta elettrica dovesse considerarsi un veicolo a motore. La Corte si è basata su una direttiva dell’Unione europea del 2009, che stabilisce le norme sull’assicurazione della responsabilità civile.
Secondo la Corte, l’assicurazione è obbligatoria solo per gli “autoveicoli”, termine che tradizionalmente si riferisce a “mezzi quali i motocicli, le autovetture e gli autocarri che sono mossi esclusivamente da una forza meccanica”.
I monopattini elettrici sono invece considerati motorizzati
La discriminante sta proprio qui: qualsiasi mezzo che non è azionato esclusivamente da una forza meccanica non può rientrare nella definizione di autoveicolo e pertanto il suo proprietario non può essere obbligato a sottoscrivere un’assicurazione per responsabilità civile.
Poiché le biciclette elettriche richiedono un’attivazione fisica, un colpo di pedali, e non sono azionate esclusivamente da una forza meccanica, non rientrano nella definizione di autoveicoli soggetti all’obbligo di assicurazione.
Il discorso invece non varrà per i monopattini elettrici che invece dovranno essere dotati di assicurazione perché sprovvisti di tale attivazione fisica. Questi dispositivi, infatti, a causa del loro sistema di propulsione si spostano principalmente in elettrico e sono dunque assimilabili ad un motorino elettrico.
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Fonte: Corte di Giustizia dell’Unione Europea
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