Il Tar del Lazio ha dato ragione al Consorzio del Parmigiano Reggiano nella battaglia contro l'etichetta del Grana Padano che non potrà più usare la dicitura "senza conservanti". Il lisozima che contiene, infatti, è un additivo conservante
Pochi giorni fa il Tar del Lazio ha emesso la sentenza riguardo al ricorso, presentato dal Consorzio del Parmigiano Reggiano nel 2018, che riguardava una circolare del Ministero della Salute. Questa stabiliva che il lisozima presente nel Grana Padano Dop potesse essere considerato un coadiuvante tecnologico anziché un additivo conservante, permettendo così al formaggio di indicare in etichetta la dicitura “senza conservanti”.
La sentenza ha confermato innanzitutto la legittimità del ricorso presentato dal Consorzio del Parmigiano Reggiano, riconoscendo che tale azione rientra tra le funzioni essenziali svolte dal Consorzio per la tutela della Denominazione di Origine Protetta (DOP) “Parmigiano Reggiano”.
Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che la modifica dell’elenco degli additivi alimentari predisposta dagli organi europei, in seguito al parere del Consiglio Superiore di Sanità richiamato dal Ministero, non ha basi normative e viola il principio di sicurezza alimentare a livello comunitario.
La decisione del Tar del Lazio ha chiaramente stabilito che la competenza sulla sicurezza alimentare è delle istituzioni comunitarie dell’Unione Europea, invalidando così l’autorità del Ministero della Salute nel prendere decisioni autonome in merito. Come ricorda il Consorzio del Parmigiano Reggiano:
L’allegato II del reg. n. 1333/2008 espressamente indica il lisozima quale coadiuvante alimentare dei formaggi stagionati utilizzabile nella misura “quantum satis” (“quanto basta”, caratteristica che consente un utilizzo senza restrizioni o almeno fino a quando si raggiunge l’obiettivo tecnologico desiderato nell’alimento). Da ciò consegue che il lisozima, sulla base della normativa comunitaria vigente in materia è espressamente qualificato come additivo alimentare per qualsiasi formaggio nella cui produzione venga utilizzato.
La battaglia legale ha avuto origine, come già dicevamo, da una circolare del Ministero della Salute datata 8 maggio 2018, che aveva dato seguito a pareri scientifici a favore della richiesta di Grana Padano di riclassificare il lisozima presente in questo formaggio Dop come coadiuvante tecnologico anziché additivo alimentare/conservante.
Il lisozima, un enzima con attività battericida, è stato oggetto di discussione in quanto elemento fondamentale nella produzione di formaggi. Il Grana Padano Dop, a differenza del Parmigiano Reggiano Dop, ammetteva l’utilizzo del lisozima fino a un massimo di 2,5 g per 100 kg di prodotto, indicandolo inizialmente come conservante. Tuttavia, la circolare ministeriale aveva portato ad eliminare la parola ‘conservante’ dagli ingredienti di questo formaggio.
La recente sentenza del Tar del Lazio, impone però nuovamente al Grana Padano di modificare le etichette, reintegrando la dicitura “conservante”.
Il Consorzio del Parmigiano Reggiano celebra ovviamente questa vittoria, sottolineando che il suo è un formaggio senza conservanti, in linea con il proprio disciplinare che vieta l’uso di qualsiasi conservante, compreso il lisozima.
Questa lunga e intricata battaglia potrebbe superficialmente sembrare una questione di dettagli normativi, ma assume una rilevanza fondamentale in un contesto in cui sempre più consumatori fanno attenzione alle etichette alimentari, cercando alimenti il più possibile naturali e senza conservanti.
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Fonte: Consorzio del Parmigiano Reggiano
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