Guerra al greenwashing: l’Europa vuole vietare tutte “le dichiarazioni ambientali generiche”, contro l’ambientalismo di facciata

Poniamoci un attimo il problema: il greenwashing è un ostacolo all'azione concreta per il clima e allo sviluppo sostenibile, rendendo difficile valutare quale sforzo aziendale sia realmente sostenibile. Spesso, infatti, le aziende spendono molto di più per dare di sé una (fittizia) immagine verde attraverso la pubblicità che non per reali iniziative di ricerca ambientale

Novità per la lotta al greenwashing: la Commissione Europea ha infatti introdotto una nuova legislazione per dire addio ad affermazioni ambientali fuorvianti, imponendo sanzioni contro il greenwashing e introducendo regole più severe per l’approvazione di nuovi marchi di qualità ecologica.

Quello del greenwashing è problema diffuso in qualsiasi ambito commerciale, tanto che un recente studio che rivela che oltre il 40% delle aziende che fanno affermazioni ambientali sono state accusate di puro ambientalismo di facciata. Un problema da non sottovalutare, che mina la fiducia dei consumatori e ostacola la transizione verso un’economia più sostenibile.

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La nuova legislazione aiuterà a proteggere i consumatori da dichiarazioni ambientali fuorvianti e promuoverà trasparenza e responsabilità.

Cosa si chiede alle aziende

La direttiva chiamata “Green Claims” di marzo scorso va a chiedere alle aziende “prove scientifiche ampiamente riconosciute che dimostrino la veridicità” di quanto dichiarato dal punto di vista della sostenibilità del prodotto e prevede multe per chi bara (il 53% delle dichiarazioni verdi è risultato vago o fuorviante, il 40% privo di fondamento). Ora, la direttiva europea fa un ulteriore passo in avanti nella lotta contro le pratiche commerciali sleali.

Ora, la proposta dell’eurodeputata croata Biljana Borzan (S&D) vuole rafforzare i diritti dei consumatori modificando la direttiva sulle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE) e la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE).

Basta etichette fuorvianti

Via a tutte “le dichiarazioni ambientali generiche” e a diciture che che non corrispandono a impegni e obiettivi concreti  del tipo “sostenibile”, “rispettoso dell’ambiente”, “ecocompatibile”, “amico della natura”, “naturale”, “a deforestazione zero”, “neutrale dal punto di vista climatico”, “biodegradabile”, “privo di plastica”, “a base biologica”.

Secondo gli emendamenti introdotti, inoltre, gli Stati dovranno prevedere un piano attuativo dettagliato che elenchi obiettivi coerenti con il conseguimento dell’impegno a lungo termine del produttore, sostenuti da un bilancio sufficiente e basati unicamente su tecnologie ampiamente disponibili. Il piano e i suoi progressi dovrebbero essere accessibili al pubblico online e regolarmente aggiornati.

Saranno anche vietate future dichiarazioni basate esclusivamente su sistemi di compensazione delle emissioni di carbonio, semplicemente perché non si tratta di dati che possono essere verificati dai consumatori. Anche le dichiarazioni in cui si afferma che un bene ha un impatto neutro o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra, poiché ciò è impossibile da conseguire da un punto di vista scientifico.

Certificazione marchi sostenibili

Tutte le società che rilasciano etichette di sostenibilità e certificati dovranno essere controllate e certificate dalle autorità degli Stati membri e ciò include un sistema di reclami disponibile per i consumatori e altre parti interessate esterne che si concentra sulla non conformità e garantisce il ritiro dell’etichetta di sostenibilità in tali casi.

Stop alla obsolescenza prematura

Rispetto alla proposta presentata dalla Commissione, abbiamo introdotto un divieto assoluto di pratiche di obsolescenza prematura e non solo un divieto di disinformazione dei consumatori al riguardo, dichiara Borzan.

Informazioni ” trasparenti, certificate e credibili” prima dell’acquisto

Per tutelare i consumatori dalle pratiche commerciali sleali, nell’elenco delle caratteristiche principali del prodotto dovrà essere aggiunto, oltre all’impatto ambientale o sociale e alla durabilità, la riparabilità, la possibilità di miglioramento, la riutilizzabilità, la riciclabilità, la natura monouso e il diritto di restituzione al produttore.

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Fonte: European Commission

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