Obsolescenza programmata: 8 azioni per contrastarla

Combattere l'obsolescenza programmata dei beni di consumo per tutelare il consumatore, permettere una reale e leale concorrenza di mercato e attivare conseguentemente la creazione di posti di lavoro legati alle pratiche di manutenzione e riparazione dei beni di consumo. Sono questi gli obiettivi della proposta di legge contro l'obsolescenza programmata, della quale verrà calendarizzata la discussione in Aula a breve.

Combattere l’obsolescenza programmata dei beni di consumo per tutelare il consumatore, permettere una reale e leale concorrenza di mercato e attivare conseguentemente la creazione di posti di lavoro legati alle pratiche di manutenzione e riparazione dei beni di consumo. Sono questi gli obiettivi della proposta di legge contro l’obsolescenza programmata, della quale verrà calendarizzata la discussione in Aula a breve.

“Ritengo la proposta di legge una rivoluzione nell’ambito del rapporto tra consumatori e aziende produttrici o importatrici ed anche nel modo di affrontare la problematica questione dello smaltimento dei rifiuti, agendo affinché ne vengano prodotti meno”, ci spiega l’Onorevole Luigi Lacquaniti, Capogruppo di SEL in Commissione attività produttive, commercio e turismo, che presenterà la proposta di legge in conferenza stampa nei prossimi giorni presso la sala stampa della Camera dei Deputati.

DEFINIZIONE – Per obsolescenza programmata s’intende: “l’insieme delle tecniche con cui un produttore, come definito dall’articolo 103, comma 1, lettera d) del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si avvale per ridurre la durata o l’uso potenziale di un prodotto immesso sul mercato, così da sostituirlo nell’arco di un breve periodo; la strategia di pianificazione industriale adottata dal produttore per indurre la sostituzione di un prodotto con un nuovo modello, dotato di migliorie di apparati o funzioni complementari ulteriori, immesso sul mercato in un momento successivo; l’insieme delle tecniche di cui il produttore si avvale, nella fasi di progettazione e di realizzazione di prodotto, per rendere di fatto impossibile la riparazione, la sostituzione o la ricarica delle sue parti componenti”, si legge nella proposta, che intende mettere in campo una serie di azioni di contrasto.

Proroga della garanzia

In linea con quanto fatto in altri paesi, nella PdL, viene previsto l’aumento del periodo di garanzia da 2 anni ad almeno 5 anni per i beni di consumo, con esclusione dei beni per i quali è ragionevole una lunga aspettativa di vita (ad esempio: frigoriferi, lavatrici, forni, automobili ecc.), ai quali va applicata una garanzia fino a 10 anni.

Obbligo fornitura parti cambiabili

L’estensione del periodo di garanzia è uno strumento efficace, ma non sufficiente, per combattere l’obsolescenza. Ecco, allora, entrare in scena la possibilità di riparare i beni acquistati. Il “ricambio”, che può essere considerato come qualsiasi parte staccabile del bene, dovrà essere disponibile per un tempo che sarà pari al tempo in cui il bene è in commercio, più 5 anni dall’uscita di produzione o dal cambio di modello. Il costo della parte di ricambio dovrà essere proporzionale al prezzo di vendita del bene.

Istruzioni per la riparazione

Il consumatore dovrà essere informato in fase di acquisto sulla possibilità di riparazione (ad esempio indicando le parti disponibili, preventivi, indirizzi dei centri assistenza). Al fine di incentivare la formazione di attività dedicate alla manutenzione e riparazione, il produttore dovrà rendere disponibili e fruibili le informazioni per la riparazione anche utilizzando i moderni sistemi di informazione.

Informazione

L’approvazione della legge sarà accompagnata da una campagna nazionale d’informazione che illustri ai cittadini cosa sia l’obsolescenza programmata e quali sono le misure messe in atto per contrastarla, e dei nuovi diritti di cui il consumatore può godere.

Onere della prova

Nel “Codice di Consumo” è previsto, in caso di vizio del bene, l’onere della prova. “La garanzia legale in Italia ed in altri Paesi dell’UE”, redatto dal Centro Europeo Consumatori Italia,Ufficio di Bolzano, spiega: “Fino a prova contraria si presume che un vizio manifestatosi entro i primi 6 mesi dalla consegna esistesse già al momento della consegna stessa. Il legislatore ha dunque previsto che l’onere della prova rimanga nei primi 6 mesi a carico del venditore. Sarà questi eventualmente a dover provare che il vizio nel prodotto è stato causato dal consumatore. Tale regola sull’imputazione della prova non trova applicazione quando sarebbe inconciliabile con la natura del bene (ad es. merce deperibile) o con la tipologia del vizio (normale usura). Dopo il decorrere di tale periodo iniziale, la necessità di fornire la prova per l’insorgere del vizio si sposta in capo al consumatore. Sarà lui a dover fornire gli elementi a riprova che il danno non è stato originato da un utilizzo erroneo o improprio del prodotto. Si tratta di prove che purtroppo non è semplice fornire, ma che anzi spesso richiedono costosi accertamenti tecnici e perizie di esperti. Va valutato molto bene se ne valga la pena”.

È chiaro, dice la PdL, che un periodo così breve e la difficoltà di dimostrare che il danno è riconducibile ad una errata progettazione e costruzione (o all’obsolescenza programmata) di fatto spinge il consumatore a non procedere. Nella PdL viene è prevista l’eliminazione dell’onere della prova a carico del consumatore.

Verifica

Partendo dal presupposto che i beni di consumo devono essere progettati e costruiti per durare, il legislatore deve ipotizzare tutti gli strumenti per debellare l’obsolescenza programmata. Nella PdL è previsto che il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso i suoi organi ispettivi nonché attraverso enti od organi di certificazione e controllo specificamente autorizzati, effettui sui beni di consumo delle verifiche di funzionamento e di durata. Nella PdL è previsto che il Ministero dello Sviluppo Economico rediga un elenco delle imprese produttrici che utilizzano tecniche o strategie industriali di obsolescenza programmata.

Formazione

La PdL prevede, che le regioni favoriscano e incentivino corsi per la formazione di giovani che intendano specializzarsi nella riparazione dei beni di consumo.

Sanzioni

Sono previste una serie di sanzioni, da 1.000 a 500.000 euro a seconda delle inosservanze alla legge riscontrate. Le sanzioni dovranno essere determinate tenendo in considerazione il prezzo di listino del bene, il numero di unità poste in vendita nonché il complessivo volume d’affari del produttore.

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