Pellicce: arriva dal 2012 l’obbligo d’indicare in etichetta la presenza di parti animali nei capi di abbigliamento

D’ora in poi, i consumatori italiani ed europei che acquisteranno un capo di abbigliamento potranno riconoscere se è stato confezionato con pelliccia animale. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il regolamento che impone l’obbligo d’indicare la presenza di parti animali (pellicce, pelle, piume) nei capi d’abbigliamento, previsto dall’8 maggio 2012 per i nuovi prodotti.

D’ora in poi, i consumatori italiani ed europei che acquisteranno un capo di abbigliamento potranno riconoscere se è stato confezionato con pelliccia animale. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il regolamento che impone l’obbligo d’indicare la presenza di parti animali (pellicce, pelle, piume) nei capi d’abbigliamento, previsto dall’8 maggio 2012 per i nuovi prodotti.

Grazie al nuovo provvedimento, tutti i capi di abbigliamento dovranno riportare in etichetta o sul contrassegno l’eventuale presenza di parti animali, come pellicce, pelle/cuoio e piume, con la dicitura “contiene parti non tessili di origine animale“, a prescindere dal quantitativo presente nel capo. In questo modo, i consumatori sapranno realmente di cosa è fatto il bene che intendono acquistare. Inoltre, il Regolamento (UE) n.1007/2011 prevede che “l’etichettatura o il contrassegno non siano fuorvianti e siano presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli”.

L’etichettatura obbligatoria si applicherà ai nuovi prodotti immessi sul mercato a partire dall’8 maggio 2012, quindi a tutti i prodotti delle nuove collezioni di abbigliamento (accessori compresi) che contengano pelliccia, piume o pelle, mentre i prodotti immessi sul mercato prima dell’8 maggio 2012 potranno essere commercializzati senza etichettatura sino al 9 novembre 2014.

Per la Lav, si tratta di un traguardo importante e di una garanzia reale per i consumatori responsabili. “Ad oggi, i consumatori italiani ed europei leggendo l’etichetta non sono in grado di riconoscere se un prodotto tessile è confezionato con pelliccia animale, – dichiara Simone Pavesi, responsabile LAV campagne antipellicce – ma grazie al nuovo provvedimento comunitario, potranno essere consapevoli di cosa stanno acquistando e orientarsi senza errore verso prodotti fur-free, evitando così di contribuire alla sofferenza e all’uccisione di tanti animali”.

L’etichettatura obbligatoria delle pellicce è uno strumento importante per assicurare la trasparenza nel mercato e per non ingannare i consumatori –aggiunge la Pavesi- ed è un traguardo cui ha contribuito la LAV, con le altre associazioni animaliste componenti della coalizione internazionale Fur Free Alliance, proponendo e dando sostegno a specifici emendamenti quando il nuovo Regolamento era ancora in discussione presso la Commissione UE per il Mercato Interno e la Tutela del Consumatore”.

Per l’indicazione obbligatoria in etichetta del Paese di origine, invece, si dovrà aspettare ancora un pezzo: l’articolo 24 del Regolamento 1007/11 indica il 30 settembre 2013 come termine entro cui la Commissione UE dovrà presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione sulla fattibilità di tale sistema di etichettatura e altre informazioni supplementari per assicurare la totale tracciabilità del prodotto.

Insomma, c’è ancora molto da fare. Per adesso, però, godiamoci questo piccolo momento di gloria che ci consentirà di affrontare un inverno al caldo, senza renderci inconsapevolmente complici dei maltrattamenti indicibilia cui l’industria conciaria sottopone gli animali.

Roberta Ragni

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