Congedo parentale straordinario: arrivano le istruzioni dettagliate dell’INPS che chiariscono i dubbi

Congedo parentale straordinario. L'Inps fa chiarezza con una nuova circolare contentente le istruzioni amministrative per Caf, commercialisti e datori

Congedo parentale straordinario. Introdotto dal Decreto Cura Italia, la nuova misura punta ad aiutare le famiglie in difficoltà a causa del coronavirus. I genitori lavoratori infatti potranno richiedere 15 giorni di “permesso” retribuiti al 50% a partire dal 5 marzo. Ma i dubbi sono tanti e a chiarirli ci pensa una nuova circolare dell’Inps, diretta alle agenzie e ai professionisti competenti in materia (Caf, datori di lavoro, commercialisti), con le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione.

Introdotto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha l’obiettivo di aiutare le famiglie nel periodo di sospensione delle scuole. In linea di massima potranno richiederlo i dipendenti del settore privato, quelli iscritti alla Gestione separata, i lavoratori autonomi e i dipendenti del settore pubblico.

Vediamo cosa chiarisce la circolare:

Può essere utilizzato insieme al voucher baby sitter?

No, può essere richiesto l’uno o l’altro. Se si rinuncia al voucher, infatti, è possibile richiedere fino a 15 giorni di congedo parentale straordinario retribuiti al 50%. In alternativa i genitori possono richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, pari a 600 da richiedere tramite il libretto famiglia.

Può essere richiesto per i giorni già trascorsi?

Sì, il congedo parentale straordinario è retroattivo dal 5 marzo in poi, e va richiesto con la medesima procedura del corso parentale ordinario. Al momento può essere richiesto solo per periodo fino al 3 aprile come da decreto legge.

Cosa si deve fare per richiederlo?

Nulla di nuovo. Va richiesto con la stessa procedura del corso parentale ordinario. Inoltre, per chi lo ha già richiesto, la conversione da ordinario a straordinario è automatica. Ad esempio, i dipendenti privati che ne hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda: i giorni saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo. Se invece vogliono usufruire del congedo per i giorni successivi possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro e all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.

Possono richiederlo entrambi i genitori?

No, il congedo è riconosciuto alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

“Resta fermo che i genitori potranno fruire del congedo COVID-19 alternativamente, per un totale complessivo di 15 giorni per nucleo familiare” spiega l’Inps.

Può essere richiesto anche per i figli con più di 12 anni?

Sì, il congedo parentale straordinario può essere fruito, senza retribuzione, anche da genitori con figli tra 12 e 16 anni inviando la domanda non all’Inps ma al proprio datore di lavoro. Inoltre può essere richiesto al 50% anche per figli maggiori di 12 anni ma disabili.

Può essere richiesto anche da parte di chi ha esaurito il congedo parentale ordinario?

Sì, visto che si tratta di giorni extra introdotti per aiutare le famiglie durante l’emergenza coronavirus.

Può essere fruito a ore?

No, il congedo parentale straordinario può essere sfruttato ma a giorni.

Può essere richiesto da tutti i lavoratori?

Il congedo parentale straordinario spetta a dipendenti privati, pubblici (che devono fare domanda alle loro amministrazioni) ai lavoratori autonomi e a quelli iscritti alla gestione separata.

Se uno dei genitori utilizza l’estensione dei permessi per legge 104, l’altro può fruire del congedo parentale straordinario? No, può essere utilizzano l’uno o l’altro.

Per tutti gli ulteriori dubbi si rimanda alla circolare : Inps/Circolare numero 45 del 25-03-2020

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