Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita. È rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti. La Legge di Bilancio 2023 ha disposto alcune modifiche: tutte le novità da conoscere
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Congedo parentale: cambiano le modalità di utilizzo per il 2024. La nuova Legge di Bilancio introduce un “ulteriore” mese di congedo parentale al 60% che solo per il 2024 sarà innalzato all’80. Vengono modificate, inoltre, alcune regole. Vediamo quali e di che si tratta.
Innanzitutto ricordiamo che il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.
La nuova previsione riguarda sempre il periodo attribuito in alternativa tra i due genitori. Anche in questo caso viene previsto un momento d’avvio del diritto collegandolo al termine del congedo obbligatorio; le nuove disposizioni, infatti, troveranno applicazione nei confronti dei lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità obbligatoria o, in alternativa, di paternità sempre obbligatoria successivamente al 31 dicembre 2023.
A chi spetta il congedo parentale
- alla madre lavoratrice dipendente per un periodo – continuativo o frazionato – di massimo sei mesi
- al padre lavoratore dipendente per un periodo – continuativo o frazionato – di massimo sei mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi
- al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora
- al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi
Cosa cambierà dal 2024
La nuova legge di Bilancio 2024 modifica alcuni punti:
- i periodi di congedo parentale, a partire dal 1° gennaio 2024, fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, il cui congedo sia terminato dopo il 31 dicembre 2023, saranno indennizzati all’80% della retribuzione per il 2024, fino al limite di due mesi
- i successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei due mesi indennizzati all’80%)
- i restanti periodi di congedo parentale non sono indennizzati, fino al raggiungimento del limite di 10 o 11 mesi (se il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro in modo continuativo o frazionato per un periodo non inferiore a tre mesi), salvo che il genitore abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione
Dunque, ricapitolando, per quest’anno si prevede un secondo mese di congedo retribuito potenziato, pari all’80% per i genitori con figli fino a sei anni. Inoltre, secondo la manovra ha questo ulteriore mese di congedo potenziato verrà conservato anche per il 2025, ma sarà ridotto al 60%.
A partire dal primo gennaio 2024, i lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, il cui congedo sia terminato dopo il 31 dicembre 2023, saranno indennizzati all’80% della retribuzione per il 2024, fino al limite di due mesi.
Gli altri mesi di congedo parentale, da usare entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, per un totale di nove mesi (comprensivi dei due mesi indennizzati all’80%). Ciò che non varia è il numero di mesi di congedo fruibili in più, ma non indennizzati, ovvero due mesi, salvo che il genitore abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione.
Chi può fare domanda
- le lavoratrici e i lavoratori dipendenti devono avere un rapporto di lavoro in corso
- le lavoratrici e i lavoratori agricoli con un contratto a tempo determinato possono fare richiesta di congedo parentale nel primo anno di vita del bambino, se hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento, che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell’anno successivo. Per gli anni successivi al primo e fino al 12esimo, possono fare richiesta di congedo parentale se sussiste lo status di lavoratore, che prevede l’iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento oppure, nello stesso anno, se le giornate di lavoro sono svolte tutte prima dell’inizio del congedo.
Come fare domanda
La richiesta va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo parentale richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro.
Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all’Inps attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
QUI tutte le informazioni.
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