Le imprese possono chiedere la cassa integrazione quando la temperatura effettiva o percepita supera i 35°C, così da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Le temperature record di questi giorni rappresentano un problema anche per i lavoratori poiché aumentano il rischio di infortunio e malori come il colpo di calore, che possono portare anche al decesso.
Per questo l’Inps ha diffuso un comunicato in cui precisa che le imprese italiane possono chiedere la cassa integrazione quando le temperature superano i 35°C, considerando non solo i gradi effettivi ma anche quelli percepiti.
Secondo la normativa, infatti:
Le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO. A tal riguardo si chiarisce che possono rilevare anche le cosiddette temperature percepite, ricavabili anch’esse dai bollettini meteo, quando le stesse siano superiori alla temperatura reale. Al ricorrere delle fattispecie sopra evidenziate, pertanto, possono costituire evento che dà titolo al trattamento di integrazione salariale temperature percepite superiori a 35° seppur la temperatura reale è inferiore al predetto valore.
Esempi di fasi di lavoro in cui non ci si può proteggere dal sole sono, come indicato nel comunicato INPS, la stesura del manto stradale, i lavori su facciate e tetti e in generale tutte le operazioni che avvengono all’aperto.
Nella richiesta della prestazioni CIGO (concessione delle integrazioni salariali ordinarie, il datore di lavoro deve specificare le giornate di sospensione o riduzione del lavoro e il tipo di lavorazione e indicare nella causale “eventi meteo”, che include gelo, pioggia e temperature eccezionalmente elevate.
L’azienda non è invece tenuta a produrre dichiarazioni in merito alla temperatura; l’INPS riconosce la cassa integrazione in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza ritenga sussistano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori a causa del caldo eccessivo.
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Fonti di riferimento: INPS /Linee guida CIGO INPS
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