Bonus smart working: è ancora valido, anzi, è stato raddoppiato fino a 516 euro, spendibili per mobili e ufficio da allestire a casa
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Bonus smart working: è ancora valido, anzi, è stato raddoppiato fino a 516 euro, spendibili per mobili e ufficio da allestire a casa. Il testo del Decreto Sostegni è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ed è entrato in vigore. Non è per tutti, al solito, e solo in certe condizioni. Ecco quali.
Lo smart working come modalità di lavoro da preferirsi è stato prorogato fino a dicembre 2021 e con questo la possibilità per i lavoratori di usufruire di un contributo economico da richiedere al datore di lavoro per migliorare le condizioni lavorative presso la propria abitazione.
Tale contributo, portato a 516 euro dalle precedenti 258, è pensato per i cosiddetti fringe benefits, ovvero è uno strumento di welfare aziendale, che prevede un’esenzione fiscale per l’acquisto, da parte dei dipendenti, di attrezzature atte a garantire una idonea qualità di vita lavorativa.
Lo smart working, in italiano lavoro agile, era stato prorogato ad aprile, con un emendamento al decreto legge 52/2021, il decreto Riaperture, anche per il settore privato (per il pubblico tale proroga era stata già emanata). E il bonus per i fringe benefits era stato raddoppiato. Ora sappiamo di poterne usufruire per tutto il 2021.
Bonus smart working: a chi spetta e come ottenerlo
Il bonus di 516 euro per il 2021 spetta a tutti quei lavoratori dipendenti che lavorano per aziende che riconoscono i fringe benefit e potrà essere utilizzato dai lavoratori per allestire il proprio ufficio a casa, acquistando però tramite piattaforme apposite (es scrivanie, illuminazione per il lavoro, sedie ergonomiche).
Il dipendente dovrà quindi rivolgersi direttamente al proprio datore di lavoro, chiedendo la possibilità di poter usufruire del bonus. Il datore di lavoro, dal canto suo, dovrà concordare con le società di welfare aziendale l’acquisto di arredamenti ergonomici.
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Smart working e connessione Internet
Ma il lavoratore, a casa, non ha bisogno solo di essere “comodo”: ha assoluta necessità, ormai, di una stabile connessione Internet. Ma purtroppo, ad oggi, non esistono riferimenti normativi che specifichino se il datore di lavoro sia tenuto o meno ad affrontare i costi di connessione ad internet per poter consentire al lavoratore di svolgere le proprie mansioni da casa (quindi, in vuoto normativo, i costi non sono dovuti).
Tuttavia, se il datore di lavoro intende contribuire, può dedurre le spese, come confermato dall’Agenzia delle entrate il 24 maggio 2021: le spese legate ad internet sono deducibili ai fini IRES, quindi, se il datore di lavoro le affronta al posto dei suoi dipendenti.
Smart working e buoni pasto
Situazione simile per i buoni pasto: un analogo vuoto normativo rende di fatto il datore di lavoro non obbligato a fornire buoni pasto ai suoi dipendenti se questi sono in modalità di lavoro agile. Se però esistono degli accordi individuali tra azienda e lavoratori, questi hanno diritto a percepirli.
In altre parole le aziende non sono obbligate, ma nulla vieta loro di farlo.
Smart working e permessi retribuiti
Questione importantissima e questa, stavolta, chiarita: la modalità di lavoro agile non entra in alcun modo in conflitto con la Legge 104/92 che concede ai lavoratori permessi orari retribuiti per l’assistenza di parenti disabili.
Se da un lato, infatti, con le diverse disposizioni e indicazioni dei competenti organi istituzionali è stata rappresentata la difficile compatibilità della fruizione oraria con il lavoro agile stesso (atteso che il lavoro agile è, per sua definizione, svincolato da vincoli di orario), dall’altro si è al contempo rappresentata la non esclusione della fruibilità frazionata – e dunque la possibilità di fruirne – ove il lavoratore ritenga, secondo le proprie valutazioni, che le proprie esigenze personali per le quali si fruisce del permesso non siano compatibili con la propria organizzazione in modalità agile, chiarisce l’Ispettorato del Lavoro.
Quindi, anche se il lavoratore in smart working non ha degli orari vincolati, la fruizione dei permessi previsti dalla Legge 104/92 deve essere sempre garantita se ritenuto necessario dal dipendente, che quindi ha tutti i diritti di richiederli.
Fonti di riferimento: Gazzetta Ufficiale / Agenzia delle Entrate / Ispettorato del Lavoro
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