Assegno di ricollocazione: slitta a maggio, il sistema non è operativo

Rinviato a maggio della piena operatività dell’assegno di ricollocazione. E' quanto stabilisce l'ANPAL, con la delibera n. 14 del 2018.

Rinviato a maggio della piena operatività dell’assegno di ricollocazione. È quanto stabilisce l’ANPAL, con la delibera n. 14 del 2018.

Slitta quindi di un mese la partenza del sistema (rispetto alla precedente data, il 3 aprile) per problemi di adeguamento del sistema informatico da parte dei patronati.

La nuova data non è stata specificata, ma si parla di un generico “Maggio 2018”.

Che cos’è l’assegno di ricollocazione

Ricordiamo che l’articolo 23 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 150 introduce una misura di politica attiva, denominata assegno di ricollocazione, per i percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi, spendibile al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

A coloro che ne facciano richiesta al centro per l’impiego presso cui hanno sottoscritto il patto di servizio, è quindi riconosciuto l’assegno individuale di ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l’impiego o presso i servizi accreditati.

Il servizio è richiesto, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell’assegno e ha una durata di sei mesi, prorogabile per altri sei nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno.

Il servizio di assistenza alla ricollocazione prevede:

  • l’affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell’assegno;
  • un programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;
  • l’assunzione dell’onere del destinatario dell’assegno di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare una offerta di lavoro congrua;
  • l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’Anpal il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività proposte nell’ambito del servizio, o di una offerta di lavoro congrua;
  • la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine,con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusionedel rapporto entro il termine di sei mesi.

Per ottenere assistenza nella risoluzione di eventuali problemi legati all’utilizzo del sistema è disponibile un servizio di supporto all’indirizzo di posta elettronica info@anpal.gov.it o al numero 800.00.00.39.

Roberta Ragni

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