L'Italia dice stop a posate, cannucce e bicchieri di plastica monouso, recependo la direttiva europea Single Use Plastic (SUP). Ma continua ad incoraggiare il monouso, ammettendo i prodotti in plastica biodegradabile.
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Nel silenzio generale, l’Italia ha compiuto un importante passo avanti contro l’uso, o meglio l’abuso, della plastica. Con 215 voti a favore, 19 contrari e un astenuto, finalmente il Senato ha approvato la Legge di delegazione europea 2019-2020, che conferisce al Governo la delega per il recepimento – entro il 3 luglio – della direttiva europea Single Use Plastic (SUP), che riguarda l’utilizzo dei prodotti di plastica monouso come posate, bicchieri e cannucce. Al bando, dunque, tonnellate di plastica inquinante di cui siamo ormai sommersi e che finiscono per deturpare interi ecosistemi, in particolare quelli marini.
Ma si tratta davvero di un addio definitivo alla plastica monouso? Purtroppo no, visto che – in base a quanto dal Senato – sarà ammessa la plastica biodegradabile, non incoraggiando di fatto i cittadini italiani a optare per alternative realmente sostenibili o riutilizzabili. Per questo, secondo molti si tratta di una battaglia contro la plastica vinta soltanto a metà. Insomma, l’Italia potrebbe impegnarsi decisamente di più.
Un percorso intrapreso dall’UE nel 2018
Il percorso a livello europeo contro la plastica monouso è iniziato a maggio del 2018. Infatti, la direttiva SUP sulla legislazione dell’UE già esistente in materia di rifiuti, ma stabilisce regole più severe per prodotti e di imballaggi che rientrano nella lista dei rifiuti trovati più spesso sulle spiagge europee. Le norme vietano, quindi, l’utilizzo di alcuni prodotti in plastica usa e getta per i quali esistono già alternative sostenibili.
“Uno dei principali obiettivi della direttiva è ridurre la quantità di rifiuti di plastica che creiamo” – si legge in una nota del Consiglio europeo. – Secondo le nuove norme, i piatti, le posate, le cannucce, le aste per palloncini e i bastoncini cotonati in plastica monouso saranno vietati entro il 2021. Gli Stati membri hanno convenuto di raggiungere un obiettivo di raccolta delle bottiglie di plastica del 90% entro il 2029; inoltre, le bottiglie di plastica dovranno avere un contenuto riciclato di almeno il 25% entro il 2025 e di almeno il 30% entro il 2030”.
L’ok alla plastica biodegradabile indica che l’Italia non sta andando verso la direzione giusta
Tuttavia, come anticipato, c’è un punto in particolare che non convince gli ambientalisti, in particolare l’associazione Greenpeace: l’immissione sul mercato di prodotti realizzati in plastica biodegradabile e compostabile nel caso in cui non ci siano alternative alla plastica monouso.
“Non stiamo andando nella giusta direzione, in Italia, per risolvere il problema della plastica”– spiega Greenpeace –”Se il recepimento della direttiva europea sulle plastiche monouso (SUP) avvenisse secondo i criteri attualmente previsti nella legge di delegazione europea 2019-2020, rischiamo di violare le indicazioni comunitarie. Risulta al momento permesso l’utilizzo di articoli monouso in plastica compostabile in alternativa agli articoli monouso in plastica per i quali la SUP prevede il divieto di immissione sul mercato (stovigliame). La direttiva vieta, però, di ricorrere a tali materiali.”
L’associazione ambientalista ha approfondito la questione in un recente rapporto intitolato “Dalla riduzione del monouso in plastica alla riduzione del monouso: indicazioni per il recepimento della direttiva SUP in Italia”, redatto dall’ingegnere Paolo Azzurro, consulente tecnico in materia di rifiuti ed economia circolare. Nel report vengono esaminate le azioni intraprese finora dal nostro Paese e quelle già adottate dagli altri Stati nel quadro delineato dalle politiche europee.
Dal rapporto di Greenpeace emerge chiaramente come altri Paesi, prima fra tutti la Francia, abbiano già adottato numerose misure volte a ridurre il consumo di prodotti in plastica monouso, promuovendo la diffusione di prodotti e imballaggi riutilizzabili, inclusi bicchieri e tazze per bevande, contenitori per alimenti per il consumo sul posto e da asporto. Lo stesso vale per le bottiglie per bevande, settore nel quale l’Italia vanta il triste primato di primo paese in Europa – oltre che il terzo nel mondo – per consumo di acqua minerale in bottiglia.
Insomma, quella intrapresa dall’Italia non sembra affatto la migliore per l’ambiente perché in tal modo si continuerebbe a incoraggiare la cultura dell’usa e getta, che invece dovrebbe essere disincentivata una volta per tutte.
“Bisogna ridurre il ricorso al monouso, costruendo le condizioni economiche, fiscali e regolamentari per la diffusione e il consolidamento di modelli di business e di consumo basati sull’utilizzo di prodotti durevoli, riutilizzabili, sostenendo la vendita di prodotti sfusi” sottolinea Greenpeace.
Per leggere il report completo di Greenpeace CLICCA QUI.
La direttiva Single Use Plastic (SUP)
Ecco il testo completo dell’articolo 22 del Ddl, relativo ai “Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”:
1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso elencati nella parte A dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904 e promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, conformemente all’articolo 1 della direttiva (UE) 2019/904 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) incoraggiare l’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;
c) ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904, prevedere la graduale restrizione all’immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla suddetta direttiva (UE) 2019/904, consentendone l’immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;
d) ai sensi dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2019/904, adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;
e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all’articolo 12, secondo comma, della direttiva stessa;
f) introdurre, conformemente all’articolo 14 della direttiva (UE) 2019/904, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni e destinando detti proventi, all’interno del bilancio di tali enti, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui alla presente lettera;
g) abrogare l’articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.
2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della presente legge. Qualora la dotazione del fondo di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 del presente articolo è emanato solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie a copertura dei relativi maggiori oneri, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Fonte: Senato della Repubblica
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