Per la Cassazione i nonni devono mantenere i nipoti se i genitori non sono in grado, ma questo già succede da tempo

Nulla di nuovo sotto al sole. E mentre nemmeno questo giro i nonni sono lasciati un po’ in pace a godersi la loro pensione, la Cassazione sentenzia e rimarca: in alcuni casi il supporto dei nonni può anche diventare un obbligo di legge

Venitelo a dire a noi, che è quasi finito ottobre e in molte scuole d’Italia (soprattutto al sud) non è nemmeno cominciato il servizio di refezione comunale (indi per cui genitori e affini sono costretti a scapicollarsi dal lavoro perché l’orario scolastico è ridotto) o che, per tenere i figli necessariamente alla scuola pubblica, dobbiamo sottostare anche a tutti i santi e a tutte le feste del calendario.

Venitelo a dire a noi, che se non avessimo i nonni come faremmo, con quello che costano una baby sitter o un asilo che abbia giorni e orari compatibili con il nostro lavoro. Raccontatecelo ancora e ancora, ché è sin dalla notte dei tempi – da quando eravamo bambini noi e magari non era nemmeno tanto esploso il concetto di welfare al netto di una donna/mamma che (non) poteva andare a lavorare – che questi bimbi per le nostre famiglie sono spesso un peso economico che nessuno s’accolla, se non le famiglie stesso, ovvio.

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E allora adesso torna la Cassazione a dircelo nuovamente, a dirci che i nonni devono intervenire economicamente se entrambi i genitori non sono in grado o non hanno la possibilità economica di mantenere in maniera adeguata i figli.

Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

L’ordinanza interlocutoria

In realtà la questione ruota tutta attorno all’art. 316 bis c.c, che ha sostituito l’articolo 148 c.c., in virtù del quale quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli ascendenti più prossimi, in primis i nonni, sono tenuti a fornire agli stessi genitori i mezzi necessari per consentire loro di adempiere gli obblighi previsti dalla legge nei confronti dei loro figli.

Ricorda la Cassazione che:

L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex articolo 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.

L’obbligo

L’intervento dei nonni scatta solo nel momento in cui tutti e due i genitori (e non uno solo) non hanno i mezzi sufficienti o la possibilità di trovarsi un lavoro per mantenere i propri figli. Inoltre, l’obbligo per i parenti (ascendenti in ordine di prossimità) è una misura estrema prima della quale è necessario provare in tutti i modi a recuperare le somme dovute dai genitori inadempienti. L’obbligo non consiste nel dare direttamente i soldi ai nipoti, ma nell’aiutare i genitori a adempiere la loro funzione e i loro obblighi verso i figli.

QUI l’intera ordinanza.

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Fonte: Cassazione

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