La tortura è un crimine sancito dal diritto internazionale, presente nella Dichiarazione Universale dei Diritti umani. Ma, putroppo, è ancora una pratica radicata e autorizzata in diversi Paesi
“Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura, a trattamenti o a punizioni crudeli, inumani o degradanti”: la tortura è un crimine sancito dal diritto internazionale, presente nella Dichiarazione Universale dei Diritti umani, eppure è praticata ancora in troppe parti del mondo
Cerca di annientare la personalità della vittima e nega la dignità intrinseca dell’essere umano: la tortura esiste ancora, nonostante l’assoluto divieto previsto dal diritto internazionale in tutte le regioni del mondo. Le preoccupazioni per la protezione della sicurezza nazionale e dei confini sono sempre più utilizzate per consentire la tortura e altre forme di trattamento crudele, degradante e disumano. Le sue conseguenze pervasive spesso vanno oltre l’atto isolato su un individuo. E il peggio è che può essere trasmessa attraverso le generazioni e portare a cicli di violenza.
Le Nazioni Unite hanno condannato la tortura fin dall’inizio come uno degli atti più vili perpetrati dagli esseri umani sui loro simili. Oggi, 26 giugno, ricorre la Giornata internazionale per le vittime di tortura, istituita il 12 dicembre 1997, tramite la Risoluzione 52/149 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha proclamato il 26 giugno Giornata internazionale delle Nazioni unite a sostegno delle vittime della tortura. Nel 50° anniversario dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite prese spunto dall’articolo 5 della Dichiarazione al fine di istituire tale giornata.
La tortura è un crimine secondo il diritto internazionale. Secondo tutti gli strumenti pertinenti, è assolutamente vietato e non può essere giustificato in nessun caso. Questo divieto fa parte del diritto internazionale consuetudinario, il che significa che è vincolante per ogni membro della comunità internazionale, indipendentemente dal fatto che uno Stato abbia ratificato trattati internazionali in cui la tortura è espressamente vietata. La pratica sistematica o diffusa della tortura costituisce un crimine contro l’umanità.
Il 26 giugno è un’opportunità per invitare tutte le parti interessate, compresi gli Stati membri delle Nazioni Unite, la società civile e gli individui di tutto il mondo, a unirsi a sostegno delle centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo che sono state vittime di tortura e di coloro che sono ancora torturati oggi.
Il reato in Italia
Il nostro Paese ha ratificato la Convenzione contro la Tortura nel 1989, che impone l’obbligo di inserire nel proprio codice penale una norma che individui e punisca il reato di tortura. Ma fino a tre anni fa, l’Italia non aveva un vero e proprio “reato”, ma era necessario ricorrere a termini come lesioni o abuso di mezzi di correzione per riferirsi a reati di tortura.
Nel luglio del 2017 il Parlamento italiano ha poi votato una norma che inserisce il reato di tortura nel proprio codice penale. Secondo l’articolo 613bis il reato di tortura è punibile dai 4 ai 10 anni.
Come stiamo messi oggi
Nonostante il divieto di tortura venga identificato da tutti come una delle basi fondamentali del diritto umano, ad oggi questo tipo di crimine è ancora perpetrato in alcune parti del mondo.
Nel 2011 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottò la Risoluzione 1970 deferendo la situazione in Libia dal 15 febbraio 2011 al Procuratore della Corte Penale Internazionale. Il 5 Maggio 2020, è stato rilasciato il 19° rapporto del Procuratore della Corte Penale Internazionale sulla situazione in Libia:
L’Ufficio rimane preoccupato per i rapporti che indicano che migranti e rifugiati in Libia continuano a essere regolarmente sottoposti a detenzione arbitraria, uccisioni illegali, sparizioni forzate, torture, violenze sessuali e di genere, rapimenti a scopo di riscatto, estorsioni e lavori forzati, si legge.
E non solo la Libia.
Durante gli anni ’80 e ’90 sono stati compiuti progressi sia nello sviluppo di standard e strumenti legali sia nell’applicazione del divieto di tortura. Il Fondo Volontario delle Nazioni Unite per le Vittime di Tortura è stato istituito dall’Assemblea Generale nel 1981 per finanziare le organizzazioni che forniscono assistenza alle vittime della tortura e alle loro famiglie.
La Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti è stata adottata dall’Assemblea generale nel 1984 ed è entrata in vigore nel 1987. La sua attuazione da parte degli Stati parti è monitorata da un organismo di esperti indipendenti, il Comitato contro la tortura.
Il primo Relatore Speciale sulla tortura, un esperto indipendente incaricato di riferire sulla situazione della tortura nel mondo, è stato nominato dalla Commissione per i Diritti Umani nel 1985. Nello stesso periodo, l’Assemblea Generale ha adottato risoluzioni in cui ha evidenziato il ruolo di personale sanitario nella protezione di prigionieri e detenuti contro la tortura e ha stabilito principi generali per il trattamento delle persone detenute. Nel dicembre 1997, l’Assemblea Generale ha proclamato il 26 giugno Giornata internazionale delle Nazioni Unite a sostegno delle vittime della tortura.
Una serie di norme e interventi, ma la tortura è essere ancora sistematicamente presente in tantissimi Paesi: a decenni dall’entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, ratificata ormai da quasi 160 Paesi, i governi del mondo utilizzano ancora metodi rudimentali o sofisticati di tortura per estorcere informazioni, ottenere confessioni, mettere a tacere il dissenso o semplicemente come forma di punizione.
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