Da domani scatteranno le nuove regole per il congedo parentale. Dai 10 giorni obbligatori per i padri ai tre mesi in più di congedo parentale indennizzato al 30%: tutto quello che c'è da sapere
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Importanti cambiamenti all’orizzonte per i genitori italiani. Da domani entreranno in vigore le nuove regole in materia di congedo parentale, maternità e paternità. Tra le novità spiccano l’introduzione di 10 giorni di congedo obbligatorio per i padri e l’estensione del diritto all’indennità fino ai 12 anni d’età del bambino.
Le nuove disposizioni normative promuovono un miglioramento della conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare per tutti i lavoratori che svolgono ruoli di cura come genitori o prestatori di assistenza, puntando anche al raggiungimento di una effettiva parità di genere sia sul lavoro che in famiglia” spiega l’Inps in una nota.
Vediamo nel dettaglio cosa cambierà a partire dal 13 agosto.
Congedo parentale: cosa cambia per i padri
Come anticipato, con le nuove disposizioni sarà previsto un congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni fruibile dal padre lavoratore dipendente tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto. Il congedo sarà garantito pure in caso di morte perinatale del bambino, così come avviene per la madre.
“I giorni saranno fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità cosiddetto “alternativo” chiarisce l’Inps.
Le novità per le lavoratrici autonome
Altro nodo molto importante è quello relativo alle lavoratrici autonome. Da adesso in poi il diritto all’indennità giornaliera è ora riconosciuto anche nei periodi antecedenti i due mesi prima del parto e in caso di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza” accertate dall’ASL.
Previsti 3 mesi di congedo indennizzato anche per i papà
Infine, per quanto riguarda il congedo parentale, il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni previsti in precedenza, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili che complessivamente possono arrivare fino a un massimo di nove mesi (e non più sei).
Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. – si legge sul sito dell’Inps – I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione.
Per usufruire dei vari congedi i genitori interessati potranno fare richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione attraverso la presentazione della domanda telematica all’INPS.
I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro – chiarisce l’Inps – presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contact center integrato o Patronati) non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.
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Fonte: INPS
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