Come aiutare i bambini ucraini senza accompagnatore: le linee guida italiane

Il Viminale ha diffuso linee guida specifiche per regolamentare l'accoglienza e la tutela dei rifugiati minori non accompagnati in fuga dal conflitto ucraino

A poche settimane dallo scoppio, la guerra in Ucraina ha già causato la fuga di centinaia di civili dai territori del conflitto: secondo i dati delle organizzazioni umanitarie non governative, il numero di profughi in fuga dal Paese avrebbe già superato i quattro milioni. Una buona fetta di rifugiati sono minori, spesso non accompagnati da genitori o tutori legali.

Come sottolineato anche da Papa Francesco, questi bambini vanno tutelati doppiamente perché è concreto il rischio che, una volta giunti in un nuovo Paese, di loro si perdano le tracce, dissolte nel mondo dell’illegalità: sfruttamento, prostituzione minorile, tratta di organi, adozioni illegali, sono solo alcuni dei destini crudeli nei quali potrebbero incappare i minori senza famiglia.

Oltre a questo, si tratta comunque di bambini e ragazzi che hanno lasciato una mamma e un papà nel proprio Paese d’origine che sperano un giorno di poter riabbracciare – ecco perché anche il percorso dell’adozione e dell’inserimento permanente in una nuova famiglia non è perseguibile: si spera un giorno di poter riunire questi piccoli alle loro famiglie.

Proprio per tutelare questi minori non accompagnati in fuga dal conflitto russo-ucraino, il Ministero dell’Interno ha disposto alcune linee guida per il censimento, l’accoglienza e la tutela. Il Piano Minori Stranieri non accompagnati, promulgato lo scorso 25 marzo, ha come obiettivo quello di:

fornire le linee guida per la gestione dei minori stranieri non accompagnati giunti o rintracciati nel territorio nazionale a seguito degli eventi bellici che hanno interessato l’Ucraina, al fine di garantire il necessario raccordo operativo tra gli enti istituzionali a vario titolo coinvolti.

Nella categoria dei minori non accompagnati rientrano non solo quelli che sono giunti nel nostro Paese completamente soli, ma anche quelli che sono stati accompagnati durante il viaggio da adulti che non possono essere considerati tutori secondo la legge italiana (zii, nonni, responsabili di istituti e orfanotrofi dove i piccoli vivevano in Ucraina).

Una volta segnalati un minore non accompagnato alle autorità locali, le sue generalità vengono inserite nel Sistema Informativo Minori (SIM) messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Sociali: se il minore ha con sé i propri documenti, la procedura è molto semplice; in caso di minore senza documenti, è previsto l’accertamento socio-sanitario dell’età.

I minori che hanno più di 14 anni saranno ospitati in strutture messe a disposizione dal Ministero dell’Interno per un periodo massimo di 30 giorni, mentre i bimbi più piccoli saranno portati invece in strutture gestite dalle amministrazioni comunali. In nessuno dei casi è possibile procedere con la procedura di affidamento familiare diretto da parte dei servizi sociali: i minori saranno affidati in via temporanea ad un tutore volontario.

Chi vuole e ha disponibilità ad occuparsi temporaneamente di un minore non accompagnato può proporre la propria candidatura come tutore volontario (esiste per questo ruolo un apposito albo già da alcuni anni): si tratta di una tutela legale che non ha nulla a che vedere con l’affido, anche solo temporaneo, di un minore. Il tutore può ospitare a casa propria il minore (previa autorizzazione del tribunale dei minori) oppure occuparsi del suo percorso di inserimento in Italia senza coabitare con questo.

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Fonte: Ministero dell’Interno

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