Il seggiolino con dispositivo anti-abbandono è diventato ormai obbligatorio per legge, si attende solo l' ufficialità tramite la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Ma quali sono le caratteristiche di questi nuovi strumenti di sicurezza per i bambini in auto?
Il seggiolino con dispositivo anti-abbandono è diventato ormai obbligatorio per legge, si attende solo l’ ufficialità tramite la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Ma quali sono le caratteristiche di questi nuovi strumenti di sicurezza per i bambini in auto?
Dopo molte discussioni e ritardi, la ministra dei Trasporti ha firmato il tanto atteso decreto attuativo dell’articolo 72 del Codice della Strada che prevede l’obbligatorietà di installare in auto seggiolini con dispositivo anti-abbandono per i bambini fino a 4 anni. (Qui potete leggere integralmente il decreto)
Ma di cosa si tratta esattamente e che caratteristiche devono avere questi strumenti per essere a norma?
Innanzitutto si tratta di un dispositivo di allarme la cui funzione è avvisare il guidatore della presenza del bambino in auto una volta spenta la vettura. Questo è estremamente utile nei casi in cui, il genitore o chi accompagna il piccolo, erroneamente si dimentica della sua presenza, la funzione principale dei nuovi seggiolini con dispositivo è proprio quella di prevenire l’abbandono dei bambini di auto.
In futuro tutti i seggiolini verranno venduti con dispositivo integrato ma anche le vetture potrebbero dotarsi di un strumento anti-abbandono. Nella fase iniziale dell’obbligatorietà, invece, la cosa più probabile (anche per agevolare le famiglie che già hanno seggiolini auto) sarà quella di acquistare un sistema indipendente dal seggiolino stesso e dal veicolo che possa essere adattabile ai supporti in possesso.
Come si legge sul decreto, il dispositivo anti-abbandono può dunque essere:
- integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini
- una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso
- indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo
Caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali
Le caratteristiche del dispositivo vengono definite nell’allegato A del decreto:
- a) il dispositivo anti-abbandono deve segnalare l’abbandono di un bambino di età inferiore a 4 anni, sul veicolo sul quale è trasportato, da parte del conducente del veicolo stesso mediante l’attivazione di uno dei segnali di cui alla lettera d
- b) il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente ad ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente
- c) il dispositivo deve dare un segnale di conferma al conducente nel momento dell’avvenuta attivazione
- d) nel caso in cui il dispositivo rilevi la necessità di dare un segnale di allarme, quest’ultimo deve essere in grado di attirare l’attenzione del conducente tempestivamente attraverso appositi segnali visivi e acustici o visivi e aptici, percepibili all’interno o all’esterno del veicolo
- e) il dispositivo anti-abbandono deve essere in grado di attivare il sistema di comunicazione indicato alla lettera g
- f) se alimentato da batteria, il dispositivo deve essere in grado di segnalare al conducente livelli bassi di carica rimanente
- g) i dispositivi anti-abbandono possono essere dotati di un sistema di comunicazione automatico per l’invio, per mezzo delle reti di comunicazione mobile senza fili, di messaggi o chiamate
Insomma un dispositivo in grado di garantire la massima sicurezza ai piccoli viaggiatori.
Le sanzioni
Chi, una volta entrata in vigore la legge, verrà trovato privo di dispositivo anti-abbandono in auto potrà incorrere in una sanzione amministrativa che parte da 81 euro e può arrivare fino a 326 euro (56,70 per chi paga entro 5 giorni).
E’ prevista anche la decurtazione di 5 punti della patente.
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Francesca Biagioli