Seggiolini anti-abbandono, è ancora caos perché molti di quelli venduti e in commercio potrebbero non essere davvero a norma.
È ancora caos sui seggiolini anti-abbandono: l’ultima diatriba riguarda laconformità dei prodotti in vendita che potrebbero non essere realmente a norma.
Abbiamo già specificato che teoricamente per essere in regola è sufficiente farsi rilasciare al momento dell’acquisto l’auto-certificazione di conformità, attraverso cui la ditta produttrice assicura che il prodotto è a norma rispetto all’ultimo decreto ministeriale. Tuttavia molti seggiolini potrebbero comunque non essere in regola perché non rispettano le caratteristiche obbligatorie per legge.
Per esempio, alcuni seggiolini attualmente in commercio non si attivano automaticamente “senza ulteriori azioni da parte del conducente“, come vuole l’allegato A punto 1.b del decreto 122 del 2019, ma richiedono l’attivazione del Bluetooth sullo smartphone, spesso disattivato.
Come riporta anche Altronconsumo, alcuni dispositivi in commercio non hanno il sensore di peso e per rilevare il bambino devono essere attivati, come Chicco Bebècare easy tech, che funziona tramite un’app e va aperto e disattivato quando il bambino viene tolto dal seggiolino, quindi riattivato al momento dell’utilizzo. Il dispositivo Chicco, fra l’altro, che è il più economico tra tutti, non si posiziona sotto il seggiolino come molti altri ma va agganciato agli spallacci o alla cintura di sicurezza. Ma, di contro, ha l’attestazione di conformità.
In assenza delle caratteristiche indicate, i prodotti non soddisfano pertanto i requisiti indicati nell’allegato A secondo il quale, ribadiamo, “il dispositivo deve essere in grado di attivarsi automaticamente senza ulteriori azioni da parte del conducente”.
Senza contare che, come già specificato in un nostro precedente articolo, se si acquista un sensore anti-abbandono di un marchio differente da quello del proprio seggiolino, quest’ultimo perde il suo riconoscimento dell’omologazione di sicurezza, in quanto modificato. E in tal caso la casa produttrice non è più responsabile di eventuali danni. Motivo per cui è importante acquistare dispositivi dello stesso marchio del seggiolino, se non fosse che in commercio molti sono praticamente introvabili.
Come comportarsi?
Come comportarsi allora e quali dispositivi scegliere? Se avete già acquistato il seggiolino anti-abbandono, per essere in regola vi basta scaricare il certificato di conformità, che per numerosi dispositivi da noi segnalati potete trovare qui. Sarà l’azienda che lo rilascia ad assumersi la responsabilità di fronte alla legge di quanto dichiarato.
A tal proposito anche la Polizia di Stato consiglia di richiedere al commerciante una dichiarazione di conformità al momento dell’acquisto e di verificarne le caratteristiche:
“Prima dell’acquisto del dispositivo è consigliabile verificare la conformità alle caratteristiche tecniche previste dalla norma consultando la documentazione tecnica eventualmente messa a disposizione dal fabbricante.”
Se invece non avete ancora acquistato il dispositivo, vi consigliamo di aspettare delucidazioni da parte del Governo, che ci auguriamo faccia al più presto chiarezza, e di verificare nel frattempo se il dispositivo che intendete acquistare rispetta le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali essenziali che abbiamo riportato nel dettaglio in questo articolo, tra cui ricordiamo oltre all’attivazione automatica, la segnalazione di allarme tramite segnali visivi e acustici o visivi e aptici.
Per ora il Ministero non ha pubblicato aggiornamenti al riguardo, si parla solo del probabile slittamento delle sanzioni che il Pd vorrebbe posticipare al 6 marzo 2020 e il M5S al 1 giugno 2020, evitando così a milioni di genitori multe da 81 a 362 euro.
Ulteriore problema riguarda il numero di seggiolini disponibili perché al momento, in commercio, non ce ne sono abbastanza per mettere in regola gli 1,8 milioni di bambini con meno di 4 anni presenti in Italia. Insomma, ancora caos!
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Laura De Rosa