Bonus baby sitter: aggiornati i nuovi importi nel silenzio generale

Il bonus non si può intrecciare col congedo parentale. Chi ha già usufruito dei 15 giorni, non potrà richiedere il bonus, anche se per un periodo diverso

Bonus baby sitter, adesso è possibile richiedere il rinnovo dei 600€ destinati ai servizi di baby sitting e introdotti dal decreto Rilancio, per chi aveva già chiesto gli altri 600, arrivando così a 1200 euro totali.

Anche se non ci sono state comunicazioni ufficiali da parte dell’Inps, in queste ore chi ha richiesto il bonus ha potuto notare l’aggiornamento degli importi.

Rucordiamo però che purtroppo il bonus è incompatibile e non si può intrecciare col congedo parentale, di conseguenza chi ha già usufruito dei 15 giorni, non potrà richiedere il bonus, anche se per un periodo diverso. Due strumenti utili, ma che viaggiano su due binari separati.

La Fase 2 ha fatto sì che molti genitori rientrassero al lavoro, da qui la necessità di accedere agli aiuti messi a disposizione dal Decreto Cura Italia. Ma gli inconvenienti e le difficoltà sono dietro l’angolo.

Fin dall’inizio, è stato chiaro che la prima tranche del bonus non sarebbe stata compatibile col congedo parentale, come spiega l’Inps:

“Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”) ha previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico congedo parentale per la cura dei figli di età non superiore a 12 anni, fruibile per un periodo, continuativo o frazionato, della durata massima di 15 giorni. In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting”,

In realtà, c’è un aspetto controverso del bonus che sta creando non pochi grattacapi alle famiglie. I due aiuti non si possono intrecciare, neanche in periodi differenti. Chi ha già richiesto il congedo parentale Covid di 15 giorni retribuito al 50% ha solo una possibilità: richiederne altri 15, sempre con stipendio dimezzato ma non può richiedere il bonus baby sitter da 600 euro, da spendere anche per i centri estivi.

Una circolare diffusa il 27 maggio dell’Inps ha precisato che il bonus potrà

“essere erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (indicati nell’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia”.

Per fare un esempio, se uno dei due genitori a marzo o ad aprile ha usufruito del congedo di 15 giorni, a giugno potrà solo rinnovare la stessa richiesta, ma non potrà accedere al bonus babysitter, neanche per pagare i centri estivi.

Al contrario, chi ha usufruito del bonus a marzo o aprile, dal 1° giugno potrà richiederne il rinnovo e ottenere altri 600 euro, ma non potrà usufruire del congedo parentale al 50%.

In questo caso, però, il bonus potrà essere usato per i centri estivi, come spiega la circolare dell’Inps.

E chi invece non ha mai usufruito né del congedo né del bonus baby sitter?

Vale la stessa regola: potrà richiedere i 30 giorni anche non consecutivi al 50% dello stipendio oppure i 1.200 euro da spendere anche per baby sitter o centri estivi. Una situazione surreale, che sta creando molte difficoltà alle famiglie già duramente provate dall’emergenza coronavirus.

Molti i genitori costretti a rientrare a lavoro che, però, non possono permettersi di sostenere il costo di una babysitter. E consideriamo anche che il bonus copre una piccolissima parte delle ore necessarie a un genitore lavoratore…

Fonti di riferimento: Inps, Circolare Inps n. 2209,

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