Bonus babysitter: pubblicate modalità per la richiesta. Protestano i lavoratori in smartworking esclusi

Lavoratori autonomi, delle forze dell'ordine e operatori sanitari la possibilità. Rimane fuori chi lavora in smart working.

C’è tempo fino al 30 giugno 2021 per richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting o per servizi integrativi per l’infanzia, per i figli conviventi minori di anni 14. Si tratta di una misura destinata, nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, ai lavoratori autonomi, delle forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e agli operatori sanitari. Rimane fuori chi lavora in smart working. Nonostante l’annuncio della ministra Bonetti di qualche giorno fa, infatti, il contributo baby-sitting rimane riservato alle categorie di lavoratori che svolgono attività che non si possono fare da casa.

E sui social scatta la protesta dei lavoratori in smartworking.

“Ma tutte gli altri che lavorano appartengono alla serie B? Perché noi dipendenti del settore privato che abbiamo i bimbi a casa, non ci spetta?”, scrive un utente.
E sono centinaia i commenti simili.

I  beneficiari del bonus

Il bonus può essere riconosciuto a queste tipologie di lavoratori:

  • iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegati per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici, infermieri (inclusi ostetrici), tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari (tra cui soccorritori e autisti/urgenza 118).

L’importo riconosciuto può arrivare fino a un massimo di 100 euro settimanali e sarà erogato mediante il Libretto famiglia, di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Il bonus può essere erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

In quest’ultimo caso, il bonus è incompatibile con il bonus asilo nido previsto dall’articolo 1, comma 355, dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

Il beneficio può essere usufruito da un genitore solo se l’altro non accede alle altre tutele previste dall’articolo 2 del decreto in oggetto, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro. Il bonus viene riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS.

Fonte: INPS

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