L'assegno unico figli 2022 prevede da 50 a 175 euro per figlio. Ecco tutti i dettagli contenuti nella bozza del decreto
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È stato finalmente approvato in Consiglio dei Ministri il decreto attuativo che riguarda l’assegno unico universale, che entrerà a regime da marzo 2022. L’iter, però, non è ancora finito. Per il via libera definitivo occorrerà attendere il parere delle commissioni competenti delle Camere. Per la misura sono stati stanziati circa 20 miliardi e il nuovo assegno terrà conto delle famiglie numerose che potranno ottenere fino a più di mille euro al mese. Senza presentare l’Isee, invece, l’importo scende a 50 euro per figlio.
Scopriamo a chi spetta, le fasce in base all’Isee e come richiederlo.
Cos’è l’assegno unico universale
Introdotto dal Governo Draghi con la Legge Delega 46/2021, l’assegno unico universale va a sostituire sei misure attualmente erogate alle famiglie italiane: le detrazioni Irpef sui figli a carico, gli assegni al nucleo familiare per figli minori, gli assegni per le famiglie numerose, il Bonus Bebè, il premio nascita e il fondo natalità per le garanzie sui prestiti. Quest’agevolazione è riconosciuta per ogni figlio a carico (fino al compimento del 21esimo anno) e per i nuovi nati, a partire dal settimo mese di gravidanza. Inoltre, non avrà limiti di età per i figli disabili.
I requisiti per ottenere l’assegno
Per ottenere l’assegno unico universale sono quattro i requisiti richiesti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare o essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (ovvero “sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”)
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
- essere residente o domiciliato in Italia
- essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale
Gli importi in base all’Isee
- Isee pari o inferiore a 15mila euro: in questo caso l’importo previsto per ogni figlio (fino a 21 anni) è pari a 175 euro al mese
- Isee oltre i 40mila o chi non lo presenta: 50 euro al mese con un figlio, 100 euro con due figli, 165 euro con tre figli, 330 euro con 4 figli
Inoltre, sono previsti 20 euro in più a figlio nel caso in cui la mamma abbia meno di 21 anni, indipendentemente dall’Isee.
Figli disabili
Per quanto riguarda le famiglie con figli disabili, queste riceveranno l’assegno unico senza limiti di età dei figli. Per quelli minorenni sono previsti 105 euro al mese in più in caso di non autosufficienza, 95 euro al mese in più in caso di disabilità grave e 85 euro in più in caso di disabilità media. Invece, in caso di figli maggiorenni con disabilità sono previsti riceveranno 50 euro al mese in più (che si sommano all’ assegno previsto tra i 18 e i 21 anni) fino ai 21 anni, mentre oltre i 21 anni si continuerà a ricevere un assegno in relazione all’Isee (a chi ha un Isee fino a 15mila euro toccherà un assegno di 85 euro al mese che andrà a ridursi gradualmente fino a 25 euro per Isee pari o superiore ai 40mila euro).
Assegno unico anche per stranieri (con residenza in italiana da almeno 2 anni)
Come anticipato, l’assegno unico universale è riservato anche ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno, permesso di lavoro o di ricerca superiore a sei mesi. Tra i requisiti si richiede, intatti, la residenza in Italia “da almeno due anni, anche non continuativi ovvero” o un contratto di contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Come fare richiesta
Le domande per l’assegno universale unico possono essere inoltrate da marzo 2022 in modalità telematica all’INPS o presso gli istituti di patronato, in base alle modalità indicate dall’Inps sul sito istituzionale entro 20 giorni dalla pubblicazione del decreto. La richiesta va presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo.
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Fonte: Ansa
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