Pubblicata in GU la legge delega che introduce l’assegno unico e universale di 250 euro al mese per ogni figlio under 21 a carico.
Entrerà a pieno regime con molta probabilità il 1° luglio l’assegno unico per i figli, assegno unico che sostituirà gli assegni familiari e altre forme di sostegni, detrazioni o incentivi. Dopo il via libera definitivo del Senato nei giorni scorsi alla legge delega, il cosiddetto “Ddl famiglia”, che introduce l’assegno unico e universale di 250 euro al mese per ogni figlio under 21 a carico, arriva infatti la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ma chi può richiedere l’assegno unico? Cosa andrà a sostituire e, soprattutto, di quali importi si parla?
Pubblicata in Gazzetta ufficiale (n. 82 del 6 aprile) la legge 46 del 2021 mira, come cita il testo, a “favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, in particolare femminile”.
Il nuovo assegno sarà corrisposto ogni mese a tutti i contribuenti, siano essi lavoratori autonomi o dipendenti, capienti o incapienti (per questo “universale”) e – liquidato come credito d’imposta o come erogazione mensile di una somma in denaro – sarà riconosciuto per ogni figlio a carico dal settimo mese di gravidanza fino al diciottesimo anno di età e con importo maggiorato dal secondo figlio in poi. Sarà comunque corrisposto fino al 21° anno di età ma ridotto nell’importo ed erogato direttamente al figlio maggiorenne in alcuni casi specifici.
In più, l’assegno sarà maggiorato – secondo un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50%, per ogni figlio con disabilità, rispettivamente minorenne o maggiorenne e di età inferiore a 21 anni, con importo della maggiorazione graduato secondo le classificazioni della condizione di disabilità.
Il beneficio è cumulabile sia con il reddito di cittadinanza che con la pensione di cittadinanza e viene corrisposto congiuntamente ad essi. L’assegno è compatibile anche con eventuali misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle province autonome e dagli enti locali. Ma ci sono casi di misure che invece dall’assegno unico verranno sostituite nettamente, mentre ci si chiede quali potranno essere gli importi.
Le stime sugli importi dell’assegno unico, le simulazioni
Quanto potrà ottenere ogni famiglia che farà richiesta di un assegno unico? Secondo una analisi molto dettagliata della Fondazione studi consulenti del lavoro, una previsione può considerare un importo dell’assegno costante pari a 1.930 euro l’anno (161 euro al mese) per ciascun figlio minorenne e a 1.158 euro all’anno (97 euro al mese) per ogni figlio maggiorenne fino a 30mila euro di Isee (oltre alle maggiorazioni).
Dai 30mila euro di Isee, invece, il valore dell’assegno decresce in modo non lineare fino a 52mila, con una concavità verso il basso che tende a tutelare maggiormente i nuclei con Isee meno elevato. Oltre la soglia dei 52mila di Isee, l’assegno rimarrebbe costante a 800 euro in un anno (67 euro al mese) per ogni figlio minorenne a carico e a 480 euro l’anno (40 euro al mese) per ciascun figlio maggiorenne.
Ecco le simulazioni fornite dalla Fondazione studi consulenti del lavoro:
Le sei misure che l’assegno universale andrà a sostituire
Sempre secondo l’analisi dei consulenti del lavoro, con l’assegno unico verranno poi progressivamente eliminati:
- l’assegno ai nuclei con almeno tre figli minori, di cui all’articolo 65 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998. Si tratta di una misura introdotta nel 1999 e che prevede l’assegnazione di un importo mensile alle famiglie con tre figli minori di 18 anni a carico;
- l’assegno di natalità
- il premio alla nascita o all’adozione, un contributo una tantum per un importo pari a 800 euro, erogato in unica soluzione e
spettante al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione; - il fondo di sostegno alla natalità, previsto dall’articolo 1, commi 348 e 349, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016
- le detrazioni IRPEF per figli a carico, previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1- bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
- l’assegno per il nucleo familiare, previsto dall’articolo 2 del decreto legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, nonché gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955.
L’assegno è liquidato come erogazione mensile di una somma in denaro. Se il nucleo familiare è titolare di reddito di cittadinanza o di pensione di cittadinanza l’assegno è corrisposto congiuntamente e secondo le modalità di erogazione del beneficio economico relativo al medesimo reddito (o pensione). La percezione dell’assegno è compatibile anche con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Fonti: Gazzetta Ufficiale / Fondazione studi consulenti del lavoro
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