Assegno Unico 2023: se lo hai già ricevuto nel 2022, non devi fare domanda (ma stai attento a queste variazioni)

Chi ha già presentato la domanda nel 2022 non dovrà presentarla di nuovo, ma eventuali variazioni vanno comunicate. Ecco in quali casi

Hai già ricevuto l’Assegno Unico nel 2022? In questo caso continuerai a riceverlo automaticamente anche nel 2023.

Lo ha spiegato l’Inps in una nota, dichiarando che tutti coloro che hanno presentato – una domanda di Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico, accolta e in corso di validità – nel periodo gennaio 2022/febbraio 2023 , – beneficeranno dell’erogazione d’ufficio della prestazione da parte dell’INPS, senza l’onere di presentare una nuova domanda.- I dati saranno automaticamente prelevati dagli archivi dell’Istituto, che liquiderà il beneficio in continuità.

Per quanto riguarda l’ISEE, i beneficiari sono tenuti a rinnovarlo per consentire la quantificazione dell’Assegno Unico, presentando una nuova DSU per il 2023. Tuttavia, se la DSU non dovesse essere presentata, l’importo dell’Assegno Unico – sarà calcolato a partire da marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.-

Altra cosa cui prestare attenzione sono eventuali variazioni dei dati comunicati al momento della precedente domanda.

L’Inps, nella Circolare n° 132 del 15-12-2022, elenca a titolo esemplificativo alcune delle situazioni che possono dare luogo a modifiche e che devi quindi comunicare anche se hai già ricevuto l’assegno nel 2022:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
  • variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

A dover presentare domanda sono invece le persone che non hanno mai fruito dell’Assegno Unico e chi, prima del 28 febbraio 2023, ha trasmesso – una istanza che non è stata accolta o non è più attiva-. Come si presenta la domanda? Tramite servizio online, Contact center, Istituti di patronato oppure app INPS Mobile.

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