Dal 1° marzo 2022 cambia la disciplina per il diritto agli assegni familiari e agli ANF (Assegni al Nucleo Familiare), beneficiari e requisiti
Indice
Il primo marzo scorso è entrato in vigore l’Assegno Unico Universale, una misura di sostegno economico promossa dal governo per aiutare le famiglie con figli a carico (fino ai 21 anni di età) o le donne incinte (a partire dal settimo mese di gravidanza) attraverso l’erogazione di un assegno mensile.
L’entrata in vigore della misura assistenziale prevede la cessazione degli altri tipi di sostegni per i nuclei familiari – ovvero dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e l’Assegno Familiare (AF) – per le famiglie per le quali subentra la tutela dell’Assegno Unico.
Al contrario, tali assegni continueranno ad essere erogati per i nuclei familiari composti da soli coniugi senza figli o per figli (senza limiti di età) rimasti orfani di entrambi i genitori, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Per tutti gli altri nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio a carico di età inferiore ai 21 anni o disabile (senza limiti di età), non sarà più possibile beneficiare di benefici statali se non nella misura dell’Assegno Unico Universale.
Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli a carico, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.
Beneficiari
a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;
b) Lavoratori domestici e domestici somministrati;
c) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/1995;
d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;
f) Percettori di NASpI;
g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;
h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari;
i) Lavoratori in aspettativa sindacale;
j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;
k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);
l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell’ANF.
Requisiti
(da possedere alla data del 1° marzo 2022)
Composizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare del richiedente è composto:
dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Condizioni
Nel nucleo familiare non deve essere presente:
a) un figlio minorenne a carico;
b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Per ulteriori informazioni, Circolare INPS n. 34-2022 ANF 2022
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Fonte: INPS
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