Assegni familiari, l'Inps ha reso noti i nuovi livelli di reddito per l'Assegno al Nucleo Familiare (ANF). Le tabelle saranno in vigore dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019
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Assegni familiari, l’Inps ha reso noti i nuovi livelli di reddito per l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF). Le tabelle saranno in vigore dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.
La legge n. 153/88 ha stabilito che i livelli di reddito ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare vengano rivalutati annualmente, dal 1° luglio di ciascun anno, tenendo conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT.
“La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo calcolata dall’ISTAT tra il 2016 e il 2017 è pari al +1,1 per cento, pertanto i livelli di reddituali sono stati rivalutati secondo tale indice. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Le tabelle allegate alla circolare indicano nel dettaglio i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili della prestazione” fa sapere l’Inps.
A fornire le nuove tabelle è stata la circolare INPS dell’11 maggio 2018, n. 68.
Ecco cos’è, i requisiti e come presentare domanda.
Cos’è l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF)
Si tratta di un sostegno economico per le famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
I nuclei familiari devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.
Requisiti e a chi spetta l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF)
L’ANF spetta al nucleo familiare composto da:
- richiedente lavoratore o dal titolare della pensione
- coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente.
Ad averne diritto sono:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
A quanto ammonta
L’importo dell’assegno non è fisso ma si calcola in base alla tipologia del nucleo familiare, al numero dei componenti e al reddito complessivo del nucleo, tenendo conto delle tabelle pubblicate annualmente dall’INPS valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente.
Per consultare le nuove tabelle clicca qui
Per il calcolo, devono essere considerati i redditi dell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Come e quando presentare la domanda
La domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto. Allo stesso modo, occorre comunicare eventuali variazioni nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare entro 30 giorni.
I lavoratori dipendenti dovranno presentare la domanda al proprio datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (Codice SR16). In questo caso, il datore di lavoro deve corrispondere l’assegno per il periodo di lavoro prestato alle proprie dipendenze, anche se la richiesta è stata inoltrata dopo la risoluzione del rapporto, nel termine di prescrizione di cinque anni.
Se il richiedente è addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a tempo determinato, lavoratore iscritto alla gestione separata o ha diritto agli assegni come beneficiario di altre prestazioni previdenziali, la domanda va presentata online sul sito dell’INPS.
In alternativa, si può presentare la domanda tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o ancora tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto.
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Francesca Mancuso