Superbonus 110%: a fine maggio i fondi erano già finiti. Cosa fare se il contratto è stato già firmato o i lavori sono già iniziati

A fine maggio le richieste per i lavori del Superbonus 110% erano di più dei fondi stanziati dal Governo. In pratica non ci sono più soldi per rimborsare imprese e banche e alcune di queste non concedono più il credito. Ma se abbiamo già iniziato i lavori cosa dobbiamo fare? Lo dettaglia Altroconsumo

Tutti pazzi per il Superbonus 110%. Per il Governo forse un po’ troppo visto che a fine maggio erano già finiti i fondi, in quanto le richieste avevano già superato quanto stanziato. In pratica non ci sono soldi ora per rimborsare imprese e banche e quindi alcune di queste non concedono più il credito. Ma che deve fare chi ha già avviato i lavori? Altroconsumo lo spiega in dettaglio.

I 3.3 miliardi di euro dovevano bastare fino al 2027 ma sono già finiti e ora c’è chi si trova con i contratti firmati ma in attesa di concessione del credito o addirittura con i lavori in corso. E in situazioni intermedie che in effetti potrebbero essere ora in bilico.

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Ecco cosa fare, come spiega Altroconsumo.

Se i lavori sono iniziati

Questa è la situazione più tranquilla in quanto se i lavori sono già iniziati le banche si sono già impegnate e in caso malaugurato di problemi il Governo sarà costretto a intervenire. Tuttavia nel caso in cui questi siano iniziati senza la concessione del credito, se l’impresa ha anticipato con risorse proprie l’inizio dei lavori, potrebbe decidere di bloccare il cantiere temendo di non riuscire a rientrare nei costi (alcune banche stanno ora refiutando la concessione)

Se il contratto è firmato ma si attende la concessione della banca

Purtroppo in questo caso potrebbe essere fermato tutto, soprattutto qualora ci sia la clausola che prevede l’accettazione dei lavori o la partenza del cantiere solo una volta che la banca ha accettato la cessione del credito. Ma eventuali caparre o anticipi dovranno essere restituiti sulla base di quanto stabilito dal contratto

Se è stata finanziata solo una parte dei lavori

Le parti possono rinegoziare il contratto, riducendolo a quanto possibile con la sola parte finanziata. Naturalmente il cantiere potrebbe essere riparto in seguito, se le parti lo concordano. Ma se non si trova l’accordo (non è sempre facile fare solo una parte dei lavori previsti), si può chiedere la risoluzione del contratto. E se in condomini o l’impresa comunque non riuscissero ad affrontare le spese si può fare ricorso al giudice.

Ma non finisce qui, perché le speculazioni sui prezzi a cui stiamo assistendo danno la possibilità al cliente di chiedere la cosiddetta “riduzione ad equità del contratto”, ovvero, invece di chiedere il recesso, il cliente potrebbe proporre di riportare il valore economico delle prestazioni contrattuali ad un più corretto valore di scambio.

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Se mancano i requisiti per i benefici fiscali

Questa è una situazione a sé, indipendente dalla mancanza di fondi: nel caso in cui venisse rilevata l’assenza dei requisiti per accedere ai benefici fiscali, infatti, il recupero dell’imposta dovuta e le conseguenti sanzioni sarebbero comunque a carico del contribuente.

Ma se l’impresa o il professionista che ha predisposto l’asseverazione delle opere non ha rispettato le regole o ha compiuto degli errori, il contribuente potrà ottenere il risarcimento del danno subito, chiamando in causa l’impresa e/o il professionista. Invece è molto poco probabile di incorrere in sanzioni a causa di cambiamenti con effetti retroattivi della legge.

Se non si riesce a ottenere la cessione del credito

In alternativa alla cessione del credito, resta sempre la possibilità di utilizzare la detrazione delle spese fino al 110%. Ciò significa che i lavori dovranno essere pagati subito, ma poi si potrà

ottenere una detrazione delle spese del 110% sulla dichiarazione, che cambia in base all’anno di sostenimento della spesa:

  • spese sostenute nel 2020 e nel 2021: 5 rate di pari ammontare
  • spese effettuate dal 2022 in poi: 4 rate di pari ammontare

In ogni caso vale il principio cassa dei pagamenti quindi le spese si considerano sostenute nell’anno in cui sono state pagate, a prescindere dalla data della fattura.

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Fonte: Altroconsumo

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