Sfalci e potature: sai dove conferirli e come smaltirli? Gli errori da non fare 

Sta arrivando il tempo delle potature primaverili! Pronto a prenderti cura delle tue piante? Attenzione a non fare questi sbagli al momento di smaltire gli sfalci provenienti dalle tue aree verdi

Nel periodo fra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera tante persone che hanno giardini o campagne si dedicano alle attività di manutenzione delle verde per rinvigorire alberi e piante. Non tutti, però, sono a conoscenza di tutte le regole da rispettare, specialmente per quanto riguardo lo smaltimento di sfalci e potature, e rischiano quindi di cadere in errore.

Materiali come rami e fogliame vanno considerati come rifiuti sia per smaltirli che per trasportarli. C’è però una differenza da prendere in considerazione: nel caso in cui siano stati prodotti da un cittadino privato (ad esempio quelli che derivano da una campagna) questi vanno intesi come rifiuti urbani.

Ciò significa che devono essere conferiti nell’organico e portati a un centro di raccolta comunale o, in alternativa, affidati a un gestore del servizio pubblico. In alternativa, è possibile utilizzarli per trasformarli in compost.

Leggi anche: Potature e sfalci degli alberi: se vedi distruggere i nidi di uccelli, è reato! Chiama il 1515

Dal 2020 lo stesso discorso vale anche per gli sfalci e le potature che provengono dalle aree verdi pubbliche, come parchi e aiuole comunali.

Invece, quelli prodotti nell’ambito di giardinieri professionali o di attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, vengono considerati dalla normativa rifiuti speciali. In tal caso, bisognerà attribuire a questi ultimi il codice codice CER adeguato (secondo le specifiche dell’Allegato D della parte IV del D.Lgs 152/2006) e dovrà affidarli a un trasportatore iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; in alternativa, è possibile provvedere se il giardiniere o il manutentore in questione è in possesso di mezzi a loro volta iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Seguici su Telegram Instagram | Facebook TikTok Youtube

Fonti: D.Lgs 152/2006/Coldiretti

Leggi anche:

Condividi su Whatsapp Condividi su Linkedin
Iscriviti alla newsletter settimanale
Seguici su Instagram