IMU 2021: la prima rata entro il 16 giugno. Ecco chi dovrà pagarla (e chi no)

Imu 2021, è confermato. L'acconto dovrà essere sborsato entro il 16 giugno ma non tutti dovranno pagare la tassa sugli immobili

Imu 2021, è confermato. L’acconto dovrà essere sborsato entro il 16 giugno ma non tutti dovranno pagare la tassa sugli immobili. Previste infatti una serie di agevolazioni, vecchie e nuove

La prima scadenza IMU 2021 si avvicina. Nonostante le misure della Legge di bilancio 2021 e del Decreto sostegni, sono state confermate le due date del 16 giugno 2021 e del 16 dicembre 2021, per il versamento dell’acconto nel primo caso e per il saldo, nel secondo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’IMU.

Dallo sconto per i pensionati residenti all’estero, all’esenzione per alberghi, agriturismi, discoteche e fiere. Tante sono le novità nel 2021, che si vanno ad aggiungere all’elenco degli immobili che sono già beneficiari di trattamenti speciali, come la prima casa, le strutture inagibili, gli edifici di pregio storico e quelli della Santa sede.

A fare il punto è stato il Centro studi enti locali per conto di Adnkronos. Ecco tutte le agevolazioni.

Pensionati residenti all’estero

Una delle novità di quest’anno riguarda la riduzione dell’IMU per i pensionati residenti all’estero con pensione in convenzione internazionale. Essi potranno versare il 50% dell’Imposta se rispettano i seguenti requisiti:

  • essere titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia (per i Paesi convenzionati);
  • essere residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

Essi potranno avere una riduzione Imu del 50% sull’unica abitazione posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata o data in comodato d’uso. Inoltre, potranno beneficiare anche della riduzione Tari di 2/3 dell’importo.

Emergenza covid ed esenzioni: a chi spettano

Tra le novità introdotte dall’emergenza covid vi è quella che riguarda le esenzioni dal pagamento della prima rata Imu, quella del 16 giugno prossimo. Potranno usufuirine:

  • gli immobili adibiti a stabilimenti termali, balneari marittimi, lacuali e fluviali
  • alberghi e pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence e campeggi (a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività).

Inoltre, non dovranno pagare l’imposta neanche i proprietari di immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese che si occupano di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; discoteche, sale da ballo, night club e simili. Rientrano in qiuesta categoria anche gli immobili posseduti dai soggetti passivi che hanno i requisiti per l’accesso ai contributi previsti dal decreto legge sostegni, purché gli stessi siano anche gestori.

Non dovranno pagare l’IMU neanche cinema, teatri e sale per concerti e spettacoli, fino al saldo 2022.

Altre riduzioni al 50%

Oltre alle categorie già citate chi sono alcune riduzioni, che riguardano ad esempio gli immobili inagibili/inabitabili che potranno usufruire di uno sconto del 50%, previa presentazione di autocertificazione in cui si dichiara il possesso di una perizia redatta da un tecnico che attesti lo stato dell’immobile. Stessa sorte tocca anche agli edifici di pregio storico o artistico con vincolo diretto riconosciuto dalla soprintendenza.

Inoltre, lo sconto del 50% riguarda anche i proprietari di immobili ad uso abitativo, non di lusso, dati in comodato d’uso ai parenti in linea retta (per una sola unità immobiliare, con contratto registrato e a condizione che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato).

Per gli immobili locati a canone concordato con contratto registrato è invece previsto uno sconto del 25%.

Chi non deve pagare l’Imu

Ricordiamo che, come in passato, l’IMU non dovrà essere versata per l’abitazione principale, la cosiddetta prima casa, a meno che non si tratti di un immobile di lusso, cioè accatastato nelle categorie A/1, A/8, A/9.

Spiega Adnkronos che sono assimilate all’abitazione principale, e quindi escluse dal versamento:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

A non dover pagare l’Imu sono, inoltre i proprietari di un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, con alcune eccezioni, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Per quanto riguarda i terreni agricoli, le esenzioni riguardano quelli

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione
  • che si trovano nei comuni delle isole minori di cui all’Allegato A alla Legge n. 448/2001
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
  • ricadenti in aree montane o di collina delimitate dalla Circolare Mef n. 9/1993.

Fonti di riferimento: Adnkronos

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