E' possibile detrarre al 50% l'acquisto delle zanzariere? L'Enea fa chiarezza spiegando a quali interventi spetta la detrazione Irpef
Bonus zanzariere 2020. In questo periodo in tanti stanno valutando l’acquisto di zanzariere per la propria abitazione usufrurendo di ipotetiche detrazioni al 50% ma purtroppo tale intervento non rientra tra le agevolazioni dell’ecobonus.
C’è molta confusione su questo punto. In tanti hanno pensato che le zanzariere potessero usufruire del “vecchio” bonus per il risparmio energetico del 50% al pari delle schermature solari. In questo modo, ad esempio, per l’acquisto di zanzariere pari a 2.000 euro, dall’anno successivo sarebbe stato possibile otterne 1.000 sotto forma di detrazione IRPEF, spalmati in 10 quote di pari importo e in 10 anni.
Ciò vale per molti interventi, come le tende da sole e le chiusure oscuranti, ma non per le zanzariere, come chiariscono sia l’Agenzia delle Entrate che l’Enea, che nelle loro guide non fanno menzione di zanzariere, neanche nell’ultimo aggiornamento Enea risalente ad aprile 2020.
Ecobonus al 50% per il risparmio energetico: a chi spetta
Le attuali agevolazioni fiscali legate al risparmio energetico, il cosiddetto ecobonus, non sono legate alla ristrutturazione ma sono volte ad aumentare l’efficienza energetica degli edifici. Tali detrazioni, prima pari al 65% ma oggi al 50%, sono riconosciute principalmente per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
- l’installazione di pannelli solari
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
Le zanzariere non sono schermature solari né chiusure oscuranti
E’ stato quest’ultimo punto ad aver creato confusione. Per schermature solari si intendono genericamente le tende da sole, che riescono a tenere più fresca la casa creando ombra e permettendo così di ricorre meno all’utilizzo di condizionatori e ventilatori. Per “chiusure oscuranti” si intendono invece persiane, avvolgibili, tapparelle, anch’essi ammessi alla detrazione. Occorrono però alcune condizioni, chiarite dall’Enea che, ricordiamo, non fa menzione di zanzariere ma tra gli esempi di schermature solari cita: tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a bracci.
Tali sistemi, per essere detraibili, devono avere due requisiti:
- marchio CE
- valore del fattore di trasmissione solare totale (Gtot) accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35.
Ciò significa che la zanzariera, per usufruire delle detrazioni al 50%, dovrebbe avere lo stesso Gtot delle tende da sole. Decisamente improbabile. Teoricamente, nè l’Enea nè l’Agenzia delle entrate dicono che le zanzariere non sono ammesse alle detrazioni ma i requisiti da loro indicati di fatto escludono quelle presenti in commercio.
Fonti di riferimento: Enea, Casa Governo
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