Bonus prima casa under 36, in arrivo una proroga dei termini per usufruire dell’agevolazione

Bonus prima casa: come funziona l'agevolazione destinata ai giovani con meno di 36 anni e con un Isee non superiore a 40mila euro

Importanti novità all’orizzonte per i giovani interessati ad acquistare un immobile, usufruendo dell’agevolazione statale nota come “bonus prima casa”. Tutti gli aventi diritto al bonus nel corso del 2022 potranno tirare un sospiro di sollievo. Infatti, le Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera hanno approvato un emendamento al testo del decreto Milleproroghe 2022 che proroga la decorrenza dei termini dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022. Lo slittamento è nato dall’esigenza di agevolare i più giovani, aiutandoli a far fronte alla crisi provocata dalla pandemia.

A poterne fare richiesta sono soltanto i ragazzi che non abbiano ancora compiuto i 36 anni (i soggetti acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il 36esimo anno d’età) e che presentino un Isee non superiore 40mila euro. Altro requisito: l’acquisto di un’abitazione entro il 30 giugno 2022.

Secondo la circolare n. 12/E chi otterrà il bonus sarà esentato dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. In più, si prevede il riconoscimento di un credito d’imposta anche in caso di acquisto soggetto a Iva, mentre il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come i box.

Il bonus “Prima casa under 36” prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. L’agevolazione non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita, essendo prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.

I requisiti per accedere al nuovo Bonus “Prima casa under 36”

Il bonus è riservato ai soggetti che:

  • non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato. A tale proposito la circolare dell’Agenzia delle Entrate fa due esempi:
    – Tizio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel dicembre 2021, non beneficerà dell’agevolazione;
    – Caio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel gennaio 2022, al ricorrere degli altri requisiti normativamente previsti, beneficerà dell’agevolazione.
  • presentino un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro annui
  • inoltre, il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di avere un valore Isee non superiore a 40mila euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto)

I contratti preliminari di compravendita e le aste giudiziarie

La circolare pone l’attenzione anche sui contratti preliminari di compravendita, che non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.

Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del TUR. Semaforo verde, infine, per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere comunque al beneficio.

QUI trovi la circolare completa.

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Fonte: Agenzia delle Entrate

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