Poltronesofà, confermata la maxi multa da 1 milione per pubblicità ingannevole

Doppi saldi, fuori tutto, supervalutiamo il tuo usato, scade domenica: l’Antitrust aveva sanzionato per un milione di euro la società Poltronesofà per aver diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive. Il Tar del Lazio conferma il provvedimento

Convalidata la multa da un milione di euro per Poltronesofà. A stabilirlo è una sentenza del Tar del Lazio, secondo cui l’Antitrust ha esercitato “la propria discrezionalità tecnica in modo immune da palesi illogicità e da manifesti travisamenti di fatti, correttamente inquadrando le condotte contestate“.

I giudici amministrativi confermano dunque la decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che nell’aprile 2021 aveva chiuso con la maxi multa l’istruttoria aperta per pubblicità ingannevole e omissiva per le promozioni “Doppi saldi doppi risparmi – Sconto 50% + fino a 40% su tutta la collezione + 48 mesi senza interessi”, “Supervalutiamo il tuo divano fino a 1.500 Euro” e “25% di sconto + un altro 25% su tutta la collezione” dell’azienda diventata uno dei marchi leader in Italia nella produzione e vendita di divani e poltrone in tessuto.

Ne parlavamo qui: Antitrust, Poltronesofà dovrà pagare una sanzione di 1 un milione di euro per pubblicità ingannevole

Quanto alla prima promozione sanzionata (per la quale la ricorrente ha dedotto che il messaggio promozionale, poiché ha in oggetto una vendita in saldo, non poteva che riferirsi alla sola merce in negozio e a quel tipo di rivestimento del divano che era esposto in loco), per il Tar “l’Autorità ha ben chiarito che agli occhi del consumatore ciò che appariva era l’enfasi grafica che indicava l’applicazione dello sconto su ‘tutta la collezione’ e non solo su alcuni modelli presenti in negozio.

Sul messaggio “48 mesi senza interessi“, secondo i giudici l’argomentazione difensiva “è palesemente infondata”, perché l’azienda “ha fatto proprio e veicolato, a fini pubblicitari, il messaggio de quo e dunque poco rileva che la relativa offerta sia stata confezionata da altri, nel momento in cui il Professionista se ne serve per scopi propri”.

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Fonte: TAR Lazio

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