Vivisezione: l’Abruzzo approva legge per metodi alternativi alla sperimentazione animale

L'Abruzzo manda un segnale importante ed esemplare sul fronte della vivisezione. E' stata, infatti, approvata ieri all'unanimità la legge regionale contro la sperimentazione animale e la ricerca di metodi alternativi.

L’Abruzzo manda un segnale importante ed esemplare sul fronte della vivisezione. È stata, infatti, approvata ieri all’unanimità la legge regionale contro la sperimentazione animale e la ricerca di metodi alternativi.

Proposta dal consigliere Riccardo Chiavaroli e cofirmata dal consigliere dei Verdi Walter Caporale, la legge relativa alle “Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale” è “in assoluto tra le prime in Italia a regolamentare un nuovo ambito di intervento di carattere regionale, ossia quello delle alternative alla sperimentazione su animali, ponendo l’Abruzzo all’avanguardia in questo contesto scientifico“, commenta Chiavaroli.

“Si tratta – affermano i firmatari – di un passo avanti nella tutela degli animali, verso il riconoscimento del loro essere soggetti senzienti. Una legge condivisa e partecipata, quindi, che prevede il coinvolgimento di università ed enti nell’applicazione, attraverso un organismo ad hoc che serva da stimolo all’innovazione e alla ricerca, senza costrizioni pregiudiziali o ideologiche ma in collaborazione con la Regione“.

Oltre a fissare nuovi criteri di civiltà, la nuova legge mira a tutelare la salute umana riconoscendo che la sperimentazione sugli animale spesso non ha riscontri scientifici diretti sulle persone. A far riflettere i dati diffusi da un report annuale dell’associazione dell’Industria Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, “Pharmaceutical Industry Profile 2002” secondo cui soltanto un “candidato farmaco” su cinquemila sperimentati viene introdotto sul mercato, uno su mille supera i test “pre-clinici” (su animali) e, tra i selezionati, solo uno su cinque passa i test “clinici” (sull’uomo).

Secondo la relazione consegnata a supporto della legge “anche l’Ufficio di Farmacovigilanza dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) segnala un preoccupante aumento delle reazioni avverse ai farmaci che porterebbero a confermare l’inattendibilità della sperimentazione animale.

Come la LAV e le associazioni animaliste hanno sempre evidenziato, “il 90% dei potenziali farmaci non supera le prove sui volontari umani mostrando effetti avversi che nei test sugli animali non erano stati rilevati”

Per questa vi è la necessità di introdurre metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali non solo a tutela di questi ultimi, ma anche dei volontari umani e successivamente sui pazienti.

L’Abruzzo segue l’esempio di La Spezia nel dichiarare guerra sul territorio alla vivisezione. Con la speranza che l’esempio se non a livello nazionale, venga seguito da sempre più regioni e enti locali.

Appendice:

TESTO DELLA LEGGE APPROVATA

Norme per la diffusione di metodologie alternative alla sperimentazione animale.

Articolo 1 (Finalità)

La Regione Abruzzo tutela e promuove il benessere degli animali in quanto esseri senzienti, sostiene la riduzione del loro utilizzo a fini sperimentali e ad altri fini didattici e scientifici, mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso ad animali vivi.

Articolo 2 (Accordi con le Università e gli Istituti scientifici)

Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione promuove e realizza appositi accordi con le Università degli Studi e gli Istituti scientifici e di ricerca aventi sede legale nel territorio regionale. Gli accordi di cui al comma 1, possono prevedere l’istituzione da parte delle Università e degli Istituti scientifici di comitati per la sperimentazione animale. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dalla Giunta Regionale tramite la Direzione competente in materia di tutela della salute.

Articolo 3 (Osservatorio Regionale sulla Sperimentazione Animale)

Al fine di promuovere il benessere e la tutela degli animali impiegati nella sperimentazione e svolgere funzione di proposta in merito a metodologie alternative all’uso di animali vivi è istituito presso la direzione regionale competente in materia di tutela della salute, l’Osservatorio regionale sulla sperimentazione animale (ORSA) per il trattamento della documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione animale in ambito regionale.

L’ORSA si compone di cinque membri, senza specifica retribuzione, esperti nelle discipline che hanno attinenza con la sperimentazione animale. I componenti dell’ORSA sono nominati dal Consiglio Regionale.

Dei cinque componenti almeno uno deve essere scelto tra i nominativi indicati dalle associazioni di volontariato legalmente riconosciute aventi finalità di protezione degli animali e di sviluppo di metodi di ricerca che non facciano uso di animali.

L’ORSA attiva e gestisce un sistema informativo regionale per la registrazione della documentazione trattata ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).

I dati e le informazioni elaborati dall’ORSA sono raccolti annualmente in un Rapporto annuale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo contenente:

– l’elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e degli stabilimenti fornitori autorizzati a livello regionale;

– il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti negli stabilimenti utilizzatori; – le finalità e le tipologie dell’esperimento;

– il numero e le specie degli animali ceduti o detenuti dagli stabilimenti di allevamento.

Al fine di assicurare la competenza professionale del personale che, a vario titolo e livello, opera negli stabilimenti di allevamento, di fornitura e utilizzatori, l’ORSA coordina e programma corsi formazione attinenti alle attività di competenza ed alle specie utilizzate, assieme all’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” di Teramo che ne sostiene la spesa. Le informazioni che rivestono particolare interesse commerciale, ai sensi del d.lgs. 116/92, non sono pubblicate sul Rapporto annuale.

Art. 4 ( Norma finanziaria)

Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione Abruzzo. Le pubbliche amministrazioni deputate e competenti provvedono alle attività previste dall’articolo 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 ( Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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