Basta animali esotici e selvatici costretti a vivere in cattività nelle case degli italiani: cosa cambierà a seguito della pubblicazione delle disposizioni d'attuazione del Regolamento Ue
Ogni anno sono circa 5 milioni gli animali esotici che entrano nelle case degli italiani, ma finalmente le cose stanno per cambiare. Ieri, infatti, sono state pubblicate le nuove disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici. Una svolta civile, attesa da tempo da cittadini e associazioni animaliste, che tutelerà uccelli, mammiferi, rettili e pesci strappati dal loro habitat naturale per essere costretti a vivere in cattività.
Oltre a preservare il benessere animale, il regolamento in questione servirà a tutelare la salute pubblica, dato che – com’è ormai noto – molte specie selvatiche possono diventare veicolo di diffusione di malattie anche fra gli esseri umani.
Oggi possiamo certamente affermare che quanto decretato rappresenta, anche in applicazione della recente integrazione della Costituzione in tema di difesa degli animali e della biodiversità, una stretta nei confronti di un anacronistico commercio pericoloso per tutti e una positiva campagna educativa a lungo termine – commenta Gianluca Felicetti, presidente della LAV (associazione che da tempo si batte a tutela delle specie esotiche e salvatiche . – Quanto approvato scoraggerà man mano le manie di collezionisti di animali e bloccherà mode pericolose che hanno portato, secondo Euromonitor, a una popolazione di oltre 50 milioni di mammiferi, uccelli, pesci e rettili di ogni tipo tenuti in stanze, garage e giardini, con un ritmo di milioni di nuovi animali all’anno detenuti.
Un fenomeno non di poco conto visto anche l’annoso problema delle cosiddette specie invasive aliene per le quali poi si invoca l’uso dei fucili.
L’Italia è il quinto Paese europeo – dopo Olanda, Cipro, Lussemburgo e Belgio – a rendere operative restrizioni importanti in questo ambito, mentre la Francia e la Slovenia seguiranno l’esempio il prossimo anno. A tal proposito, il Consiglio europeo dei Ministri ha recentemente impegnato la Commissione di Bruxelles a emanare una normativa comunitaria.
La legge in questione prevede una serie di sanzioni salate per chi violerà i divieti di importazione, vendita e riproduzione. Tuttavia, manca ancora la lista ufficiale con le specie vietate, come sottolineato dalla LAV che lancia un appello al Governo:
Ora il Ministro della Salute Roberto Speranza ha tutte le prerogative per il suo decreto attuativo con “la lista positiva” delle specie che potranno continuare ad essere commerciate e quindi automaticamente anche le specie alle quali si applicheranno i divieti.
Cosa prevedono i decreti pubblicati in Gazzetta
Ma qual è il contenuto dei decreti appena pubblicati in Gazzetta? Quali sono le nuove regole. Ecco i punti principali delle disposizioni di attuazione del Regolamento (UE) 2016/429:
1) Dei 5 milioni di esotici che ogni anno entrano nelle case degli italiani, con l’entrata in vigore di questa legge possiamo considerare al sicuro una stima di 1.200.000 animali selvatici ed esotici che ogni anno verrebbero altrimenti prelevati direttamente in natura nei loro Paesi di origine.
2) Il Decreto Legislativo n.135 prevede all’articolo 4 e 5, l’emanazione di due Decreti Ministeriali attuativi che porteranno alla salvezza di tanti altri animali (anche se nati o allevati in cattività) di specie diverse, circa 3.000.000 l’anno, che non saranno più costretti all’ergastolo in teche, acquari, gabbie. Il decreto ministeriale previsto dall’articolo 5, sarà in capo al Ministero della Salute che entro il 27 ottobre redigerà la cosiddetta “lista positiva”, come già adottata o in via d’adozione in altri sei Paesi UE, che verrà stilata “in base al rischio sanitario, per la biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, fisiche, biologiche, etologiche”.
La Lista Positiva, contrariamente all’attuale situazione, include solo le poche specie animali che potranno ancora essere commerciate e detenute in Italia; l’altro Decreto Ministeriale, disposto con l’articolo 4, dovrà invece vedere la luce entro il 27 marzo 2023 a firma del Ministero della Transizione Ecologica, stilerà la cosiddetta “lista negativa” che amplierà il numero di specie già vietate con il
Decreto 19.4.1996 (una decina di ordini, varie decine di famiglie e centinaia di specie che, che vanno da molti primati, ai grandi felini come tigri e leoni, a altri grandi mammiferi come gli elefanti, a specie di insetti, rettili e anfibi velenosi, urticanti, tossici) “tutte specie che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica o per la biodiversità nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie
e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni”.
3) Chi detiene uno degli animali delle specie vietate, non potrà farlo riprodurre ma potrà tenerlo fino alla fine della sua vita naturale. I possessori dovranno denunciarne la presenza in Prefettura entro il 27 dicembre 2022. I negozi hanno tempo fino al 27 settembre 2023 per la messa in regola, con identificazione degli animali e formazione degli operatori.
4) I circhi e le mostre faunistiche viaggianti – per i quali un’altra Legge delega, approvata due mesi fa dalla Camera dei Deputati, ha previsto lo stop all’uso di tutti gli animali, non solo selvatici ed esotici – già dal 27 settembre 2022 non potranno far riprodurre gli animali delle specie vietate dalla lista negativa e non potranno acquisirne altri. È finalmente prevista l’applicazione di queste norme di protezione degli animali anche agli ibridi, individui risultanti dall’incrocio di genitori di specie o sottospecie diverse, a prescindere dalle generazioni di incrocio. Saranno quindi vietate le “chimere” come i ligre (incrocio tra leone e tigre), i savannah (incroci tra gatti domestici e gattopardi-serval), o tra diverse sottospecie di tigri, oggi i più presenti nei circhi italiani.
5) In caso di violazioni è sempre disposta la confisca degli animali, e quindi potranno essere sempre salvati, “anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria”, nonché è previsto l’arresto fino a sei mesi o ammenda da 20mila a 150mila euro. Chi commercerà illegalmente specie protette sarà sanzionato “salvo che il fatto costituisca più grave reato” grazie all’integrazione dell’articolo 727-bis del Codice penale con “l’arresto da due a otto mesi e con l’ammenda fino a 10mila euro”.
6) Viene realizzata finalmente un’unica anagrafe nazionale di cani e gatti nonché delle strutture e degli operatori che li detengono a qualsiasi titolo e tutti gli altri animali – anche quelli ex “da reddito” – dovranno essere identificati e registrati nella Banca Dati Nazionale anche per realizzare maggiori e più efficaci controlli sulle loro condizioni e le strutture che li ospitano. Prevista identificazione obbligatoria e certificazione veterinaria degli animali in vendita anche via internet.
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Fonti: Gazzetta Ufficiale/LAV/OIPA
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