Oggi la Camera dei Deputati ha approvato a maggioranza in prima lettura la proposta di legge “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali”. Molte le modifiche positive, ma resta qualche punto critico
Indice
Reati contro gli animali: la Camera ha appena approvato la proposta di legge, a prima firma della deputata Michela Vittoria Brambilla, che introduce modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale in materia di reati contro gli animali.
Il testo, di 14 articoli, passa ora all’esame del Senato: in esso è contenuto un inasprimento delle pene e nuove disposizioni per la tutela degli animali.
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Cosa prevede la proposta di legge
In generale, c’è un rafforzamento delle pene per chi compie reati contro gli animali
Reato di uccisione
Aumentano le pene per il reato di uccisione che passa da una pena di quattro mesi di reclusione nel minimo e due anni nel massimo a sei mesi nel minimo e tre anni nel massimo, sempre accompagnati da una multa da 5 mila a 30 mila euro.
Se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell’animale si passa a un anno nel minimo e quattro nel massimo, con una multa raddoppiata da 10 mila a 60 mila euro.
Maltrattamento e uccisione o danneggiamento degli animali altrui
Aumentano le pene anche in questo caso: si passa da 3 mesi a 18 al massimo a sei mesi nel minimo e 2 anni nel massimo, accompagnati sempre dalla multa – tra i 5 mila e i 30 mila euro – che al momento è alternativa alla reclusione.
Aumentano le pene per l’uccisione o il danneggiamento degli animali altrui: il reato diventa finalmente perseguibile d’ufficio, l’azione penale può quindi partire su impulso dell’autorità giudiziale, indipendente dalla denuncia di terzi. La pena passa da sei mesi a un anno nel minimo e da un anno a quattro anni nel massimo. L’articolo sarà applicabile all’uccisione o al danneggiamento anche di un solo bovino o equino.
Sono introdotte anche aggravanti specifiche con il nuovo articolo 544-septies del Codice Penale se i fatti sono commessi alla presenza di minori, nei confronti di più animali, o se il fatto è diffuso attraverso strumenti informatici e telematici.
Traffico di cuccioli
La proposta di legge prevede sanzioni per il traffico di animali senza microchip e passaporto. Si passa da 3 mesi di reclusione nel minimo e un anno nel massimo a 4 mesi minimo e 18 massimo, con multa che raddoppia: 6 mila euro nel minimo e 30 mila nel massimo. Per un minimo di tre violazioni in tre anni del divieto di introdurre illegalmente animali da compagnia, il trasportatore o il titolare dell’azienda commerciale si vedranno revocare definitivamente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.
Le pene solo pecuniarie, previste per l’abbandono e la detenzione in condizioni incompatibili con la natura etologica dell’animale, vanno da un minimo di mille a 5 mila euro con un massimo di 10mila. Con il nuovo Codice della strada, inoltre, si prevede un aumento di pena fino a un terzo quando l’abbandono avviene su strada o nelle pertinenze, fa sì che l’ammenda minima possa aumentare notevolmente.
Specie protette
Infine, aumentano le pene in caso di uccisione, cattura, detenzione di animali di specie protetta, non si applica quindi a cani e gatti ma alla fauna selvatica. Per questi casi la pena detentiva passa da un mese nel minimo e sei mesi nel massimo a tre mesi nel minimo e un anno nel massimo, sempre congiunta con l’ammenda che raddoppia, fino a 8 mila euro. Nei casi di distruzione o deterioramento di habitat in sito protetto si passa dall’arresto fino a 18 mesi all’arresto da 3 mesi a 2 anni. Anche qui raddoppia l’ammenda, che sarà non inferiore a 6 mila euro.
Infine, gli animali sequestrati potranno essere affidati definitivamente ad associazioni animaliste o privati cittadini prima della conclusione del processo e viene introdotto un divieto di uccisione o vendita degli animali coinvolti in indagini penali.
Le ombre secondo la LAV
In primo luogo, le pene previste per chi maltratta o uccide animali non rappresentano un concreto passo in avanti: chi maltratta e uccide animali potrà continuare a usufruire di misure come la “messa alla prova” o essere prosciolti per “tenuità del fatto”.
Inoltre, l’Aula ha bocciato alcune circostanze aggravanti che avrebbero consentito di punire con pene più alte fatti di particolare allarme sociale come l’uccisione di animali dei conviventi o con l’uso di armi da fuoco, nonché della possibilità di punire chi uccide e maltrattata animali per negligenza o trascuratezza o anche chi si macchi del furto di animali d’affezione.
L’articolo sulla detenzione a catena costituisce un vero e proprio regresso nella tutela giuridica degli animali del tutto non in linea con altre fonti normative vigenti (come, ad esempio, le Leggi regionali di Calabria, Campania, Marche e Umbria) che già ne prevedono un divieto tout court, senza eccezioni, peraltro peggiorato nel corso della discussione dell’Aula odierna.
Altri punti deboli riguardano la mancanza di misure concrete per il controllo e la prevenzione dei reati contro gli animali, come l’estensione dell’attività delle Guardie zoofile – oggi limitata a cani e gatti – a tutte le categorie animali e l’uso di agenti sotto copertura per combattere i traffici illeciti.
Riteniamo molto negativa anche la soppressione dell’intero articolo relativo all’estensione della previsione della confisca degli animali nel caso in cui non si arrivi a condanna, nonché all’interdizione perpetua alla detenzione di animali d’affezione.
Per quanto riguarda, infine, i Centri di accoglienza per animali vittime di reato, all’esito dell’Aula è venuta meno da parte della Commissione Giustizia, nella giornata di ieri, anche la disposizione che ne avrebbe previsto l’istituzione da parte dello Stato cassando uno strumento fondamentale per assicurare agli animali adeguata protezione.
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