Cane chiuso in auto: rischia più chi rompe il finestrino (o chi ce lo ha lasciato)?

Estate e ancora cani chiusi in auto al caldo: cosa rischia chi commette questo crudele gesto e chi, nel tentativo di salvare l'animale, rompe il finestrino della vettura? Cosa dice la legge?

Il tempo di andare a prendere un gelato, fare una breve commissione, lasciando i finestrini leggermente aperti ma il cane chiuso da solo in macchina. In estate scene come queste continuano a vedersi in tutta Italia, anche in questo modo si mette a repentaglio la vita dell’animale.

Lasciare il proprio amico a quattro zampe nel veicolo e allontanarsi da questo non è solo un comportamento irresponsabile, ma può costituire un reato causando sofferenze inutili all’animale.

Anche se per poco tempo, le vetture si trasformano in trappole fatali e per i cani può non esserci scampo. Lo dimostrano i casi di cronaca di animali rinvenuti morti in auto sotto il sole cocente, malgrado interventi esterni.

Ma cosa rischia chi, per leggerezza, dimenticanza e incoscienza, condanna il proprio cane a questa sofferente fine? E chi invece rompe il finestrino del veicolo per soccorrere l’animale?

Cosa dice la legge

Lasciare chiuso il proprio animale in auto può configurarsi come una forma di maltrattamento, condotta punita dalla legge e nello specifico dall’articolo 727 del Codice penale.

L’articolo stabilisce che chiunque “detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da € 1.000,00 a € 10.000,00”. A ciò potrebbe aggiungersi il reato di uccisione di un animale.

È l’articolo 544 bis del Codice penale a regolamentarlo con reclusione da quattro mesi a due anni per “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale”.

E se si spacca il finestrino?

Ma se si vede un cane in difficoltà chiuso in un’auto, posso spaccare il finestrino del veicolo per salvarlo? A cosa si va incontro in caso di rottura del vetro e prelievo dell’animale? Lo chiarisce l’articolo 635 del Codice penale sul danneggiamento, che recita:

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto
dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”

C’è un “però” rappresentato dall’articolo 54 del Codice penale, che applica la scriminante per stato di necessità:

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo”

Non per ultimo, bisogna fare riferimento ai Regolamenti comunali. L’ufficio legale dell’associazione Oipa ricorda, ad esempio, il Regolamento di Roma Capitale con sanzioni da 200 a 500 euro per il divieto di:

lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all’ombra e con i finestrini aperti. È altresì vietato trasportare animali in carelli chiusi”

Ci sono poi le sentenze confermate dalla Corte di Cassazione, come una del 2014 con condanna a carico di due soggetti per detenzione incompatibile di animali e ammenda di 1.100 euro ciascuno. I due avevano lasciato un beagle in un’autovettura con temperatura esterna di 30°C.

Una sentenza più recente ha invece punito altri due soggetti con 4 mila euro di ammenda per aver lasciato chiuso in auto in inverno due cani di grossa taglia senza acqua e senza sufficiente spazio per muoversi.

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Fonti: Gazzetta Ufficiale – Oipa

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