La sentenza respinge qualsiasi valore positivo alla caccia in relazione alla protezione ambientale e degli animali selvatici.
La Corte Costituzionale ha stabilito che ogni Regione può decidere di ridurre in modo autonomo il numero di specie animali cacciabili previsto dalla legge.
I giudici sono stati chiamati a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge approvata dalla Regione Piemonte nel dicembre 2016, che aveva ridotto il numero di specie cacciabili nel calendario venatorio.
In seguito all’approvazione della normativa, Federazione italiana caccia, Federazione caccia Regione Piemonte, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro e l’Associazione nazionale libera caccia hanno presentato ricorso al TAR poiché, secondo loro, il divieto di caccia alle specie pernice bianca, allodola e lepre variabile, sarebbe stato costituzionalmente illegittimo.
Con la sentenza depositata lo scorso 17 gennaio la Corte costituzionale ha invece riconosciuto legittimità alla scelta della Regione Piemonte di eliminare 16 specie selvatiche dall’elenco di quelle che è possibile cacciare a livello nazionale.
La sentenza afferma dunque il diritto delle Regioni, nell’ambito delle loro competenze, di adottare norme di tutela più elevata rispetto a quelle statali e respinge qualsiasi valore positivo alla caccia in relazione alla protezione ambientale e degli animali selvatici.
“Quella appena ottenuta si configura quindi come una nuova sentenza epocale che chiarisce anche dal punto di vista giuridico quello che sosteniamo da sempre: la caccia porta solo morte e sofferenza senza alcuna utilità e per questo motivo deve essere vietata!”, ha commentato LAV
Fonti di riferimento: LAV
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