Petauro dello zucchero: in Italia è legale adottare uno scoiattolo volante?

Ma detenere un petauro dello zucchero è legale in Italia? Beh, vediamo cosa dicono i CITES e le leggi in merito a questo particolare animale. E ricordiamoci perché sarebbe meglio evitare di tenerli come animali da compagnia

La domanda appare legittima: in Italia è legale adottare un petauro dello zucchero? Noti anche come scoiattoli volanti (pur non essendo roditori, bensì marsupiali), questi strani animali esotici ebbero un po’ di fortuna qualche anno fa, al pari dei furetti. Forse adesso se ne vedono di meno in giro, ma ci sono ancora annunci di vendita o adozione in circolazione.

Ma si possono detenere legalmente? Beh, la questione appare controversa.

Petauro dello zucchero: cosa dice la normativa in Italia?

In Italia talvolta buonsenso e normative non vanno di pari grado. Nonostante su alcuni siti si trovi scritto che il petauro dello zucchero non può essere detenuto legalmente, se andiamo effettivamente a vedere le liste dei CITES o del Decreto 1996 (con relativo aggiornamento del 2001) che regolamentano la detenzione di specie “esotiche”, effettivamente il petauro non appare nelle liste degli animali vietati.

Ma qui dovrebbe intervenire il buonsenso: anche se graziosa l’idea di uno “scoiattolo volante”, la gestione del petauro dello zucchero non è per niente facile. Anzi, anche se quelli in vendita non sono soggetti di cattura, bensì discendenti di animali allevati in cattività, questo non vuol dire che sia una specie atta alla detenzione domestica. (LEGGI anche: Petauro dello zucchero: tutto quello che devi sapere prima di (NON) adottare uno scoiattolo volante)

Sono belli, particolari e carini, ma lasciamoli nel loro clima e ambiente. Non facciamo certo il loro bene se li costringiamo in cattività qui da noi.

Nei CITES c’è il petauro dello zucchero?

Andando a vedere i CITES, anche qui negli Allegati I, II e III, andando a cercare, non c’è traccia del petauro dello zucchero. Ci sono diversi altri marsupiali, ma non i petauri, neanche effettuando la ricerca tramite il suo nome scientifico, Petaurus breviceps.

Nel Decreto del 1996 ci sono i petauri?

Andando a spulciare il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 aprile 1996 (incluso poi il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 26 aprile 2001, quello contenenti le modifiche dell’allegato A del decreto interministeriale 19 aprile 1996, in materia di animali pericolosi), quello relativo all’elenco delle specie animali che possono costituire un pericolo per la salute e l’incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione, non troviamo traccia del petauro dello zucchero.

Se andiamo a vedere gli animali vietati, nell’Ordine dei Marsupialia sono vietati tutti i generi e le specie della Famiglia Dasyuridae e della Famiglia Macropodidae. I primi sono i topi marsupiali o toporagni marsupiali, i quoli e il diavolo della Tasmania, mentre alla seconda appartengono i canguri.

I petauri, invece, non fanno parte di queste famiglie, bensì della famiglia Petauridae. Il nome scientifico dei petauri, infatti, è Petaurus breviceps.

Curiosità sullo “scoiattolo volante”

Avevamo già parlato in passato degli scoiattoli volanti. Qui andiamo a vedere qualche curiosità su questi strani animali:

  • anche se il soprannome del petauro dello zucchero è scoiattolo volante, non sono roditori, bensì piccoli marsupiali (maggiormente affini, dunque, a canguri e koala)
  • si tratta di una specie notturna, il che spiega gli occhi molto grandi
  • hanno una membrana (il patagio) che unisce le zampe anteriori con quelle posteriori e che permette loro di planare (non di volare)
  • si nutrono di frutta dolce, il che spiega il nome. Ma non si devono nutrire solamente di zucchero (errore grave nella loro gestione che li conduce a sviluppare patologie anche gravi)
  • non sono animali solitari, ma vivono in gruppi
  • sono molto rumorosi, soprattutto di sera
  • la loro durata di vita media è di 12-15 anni
  • sono lunghi 12-16 cm, a cui aggiungere 15 cm di coda
  • pesano 80-160 grammi
  • sono originari dell’Australia, della Papua Nuova Guinea, della Tasmania e dell’Indonesia, in particolare delle foreste pluviali

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