Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per ridurre i rifiuti da imballaggi nell'Ue. Dal 2030 saranno vietate le buste di plastica leggere, le confezioni monouso per frutta e verdura non trasformate (restano però le insalate in busta), le salse monoporzione e i campioncini degli hotel
Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi. L’accordo, fortemente contrastato dall’Italia, mira non solo a rendere gli imballaggi più sostenibili ma anche a promuovere l’economia circolare.
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Ma cosa stabilisce esattamente?
Uno degli aspetti chiave della proposta è quello di tenere in considerazione l’intero ciclo di vita degli imballaggi, con l’obiettivo di garantire che siano sicuri e sostenibili. L’accordo stabilisce requisiti per rendere tutti gli imballaggi riciclabili e limitare al minimo la presenza di sostanze problematiche, come i Pfas. Sul sito del Consiglio Europeo si legge che l’accordo:
Rafforza i requisiti per le sostanze presenti negli imballaggi introducendo una restrizione all’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con alimenti contenenti sostanze alchiliche per- e polifluorurate (PFAS) al di sopra di determinate soglie.
Inoltre, si prevedono requisiti di etichettatura armonizzati per informare meglio i consumatori sulle caratteristiche degli imballaggi.
L’accordo impone obiettivi vincolanti di riutilizzo, limita alcuni tipi di imballaggi monouso e richiede agli operatori economici di ridurre al minimo gli imballaggi utilizzati. Un rapporto massimo di spazio vuoto del 50% negli imballaggi raggruppati sarà fissato per il trasporto e il commercio elettronico, riducendo così gli imballaggi non necessari. Inoltre, i produttori e gli importatori sono tenuti a garantire che peso e volume degli imballaggi siano ridotti al minimo.
Gli obiettivi del 2030 e del 2040 per il contenuto minimo riciclato negli imballaggi di plastica sono stati confermati, con esenzioni per imballaggi compostabili e quelli con una componente in plastica inferiore al 5%.
L’accordo introduce nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo entro il 2030 e obiettivi indicativi al 2040, variabili a seconda del tipo di imballaggio. Viene inoltre prevista la possibilità di deroghe per gli Stati membri che superano gli obiettivi di riciclaggio e di prevenzione dei rifiuti.
Un capitolo importante dell’accordo riguarda i sistemi di restituzione dei depositi (DRS) che, entro il 2029, dovranno garantire la raccolta differenziata del 90% delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori per bevande in metallo. Gli Stati membri che raggiungono il 90% di raccolta differenziata prima del 2029 sono esentati dall’obbligo di introdurre un DRS.
Quali imballaggi saranno vietati
Il Consiglio europeo specifica che:
Le nuove norme introducono restrizioni su alcuni formati di imballaggio, tra cui gli imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura, per alimenti e bevande, condimenti, salse nel settore HORECA, per piccoli prodotti cosmetici e di cortesia utilizzati nel settore ricettivo (es. shampoo o prodotti per il corpo flaconi per lozioni) e sacchetti di plastica molto leggeri (ad esempio quelli offerti nei mercati di generi alimentari sfusi).
In pratica, dal 2030 saranno vietati alcuni formati di imballaggi in plastica monouso:
- buste di plastica ultraleggere (sotto i 15 micron)
- contenitori monouso per frutta e verdura fresca non trasformata
- imballaggi per alimenti e bevande riempiti e consumati in bar e ristoranti
- porzioni individuali (come condimenti, salse, panna, zucchero)
- prodotti da toilette in miniatura e campioncini presenti negli alberghi
Si salvano quindi, e rimangono fuori dall’accordo, le insalate in busta già pronte che si potranno continuare a confezionare e anche gli imballaggi per il take away.
Inoltre, l’accordo stabilisce che i distributori finali di bevande e cibo per il consumo fuori casa dovranno dare ai clienti la possibilità di utilizzare i propri contenitori.
L’accordo provvisorio sarà ora sottoposto all’approvazione dei rappresentanti degli Stati membri e della commissione ambiente del Parlamento, prima di essere adottato formalmente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Se approvato, entrerà in vigore 18 mesi dopo la data di adozione formale.
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Fonte: Consiglio dell’Unione Europea
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