Sacchetti di plastica. È stato rinviato di sei mesi il termine per stabilire i criteri di biodegradabilità degli shopper. E non è tutto. Anche le sanzioni contro chi viola i divieti sono state prorogate al 31 dicembre 2013. Come sappamo, i sacchetti non biodegradabili sono stati vietati in Italia da oltre un anno, dal 1° gennaio 2011. Ma non tutte le buste che troviamo nei negozi sono completamente biodegradabili.
Sacchetti di plastica. È stato rinviato di sei mesi il termine per stabilire i criteri di biodegradabilità degli shopper. E non è tutto. Anche le sanzioni contro chi viola i divieti sono state prorogate al 31 dicembre 2013. Come sappamo, i sacchetti non biodegradabili sono stati vietati in Italia da oltre un anno, dal 1° gennaio 2011. Ma non tutte le buste che troviamo nei negozi sono completamente biodegradabili.
Di quelli permessi, infatti, solo alcuni possono essere destinati al compostaggio ossia smaltiti insieme all’organico nella raccolta differenziata. Altri infatti non sono compostabili perché non conformi alla norma UNI EN 13432:2002 che ne definisce i criteri, ma prodotti attraverso l’aggiunta di particolari additivi, tra cui il discusso ECM.
Per questo è stato richiesto l’intervento del Governo, al fine di disciplinare tale situazione. E in questi giorni, la commissione Ambiente della Camera ha preso in esame il decreto sulle misure urgenti in materia ambientale all’art. 2 introducendo però un nuovo slittamento dei tempi, dal 31 luglio al 31 dicembre 2012, per l’emanazione del decreto contenente le precisazioni sui parametri di biodegradabilità da rispettare nella produzione delle buste.
Il testo del decreto dopo il voto della Camera, dovrà poi passare al Senato per l’approvazione finale. Ma vige comunque il divieto di commercializzazione delle buste non conformi alla EN 13432, per intenderci quello delle vecchie buste di plastica, entrato in vigore all’inizio del 2011.
Slitta invece al 31 dicembre 2013 il termine per l’entrata in vigore delle sanzioni per chi viola tale divieto. In sostanza, fino a nuovo ordine è stata consentita la proroga ai bioshopper con gli additivi.
E le multe, secondo quanto riportato al comma 4 art.2 del testo del dl Ambiente, vanno dai 2.500 ai 25.000 euro e possono arrivare fino a 100.000 euro “se la violazione riguarda una ingente quantità di sacchetti oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato del trasgressore”.
Tuttavia, almeno per il momento i sacchetti fatti in modo non conforme agli standard Ue dovranno contenere il 10% di plastica riciclata, il 30% se si tratta di shopper destinati ad uso alimentare.
E Assobioplastiche, dal canto suo “auspica un rapidissimo completamento dell’iter in modo da permettere all’Associazione di far valere nel mercato, finalmente, le regole di chiarezza da tempo auspicate”.
Francesca Mancuso