Brucia potature di olivo e causa un incendio di 4mila metri quadrati nel fiorentino

Brucia potature di olivo e causa un incendio di 4mila metri quadrati. Le fiamme si sarebbero propagate sulle pendici del monte Montalbano distruggendo anche un'oliveta. Denunciato un uomo

Brucia potature di olivo e causa un incendio di 4mila metri quadrati. Succede in località Castra nel Comune di Capraia e Limite, nel fiorentino dove un uomo è stato denunciato per aver causato con la sua condotta danni ingenti alla natura. Secondo una ricostruzione dei militari del Corpo forestale di Tavarnelle, a bruciare è stato un bosco e un oliveto.

Giunti sul luogo, i carabinieri hanno trovato il braciere ancora caldo con accanto le potature che dovevano essere utilizzate per alimentare il fuoco. Durante le indagini è emerso che a provocare l’incendio sarebbe stato il figlio del proprietario dell’oliveta che nei giorni scorsi, aveva eseguito le operazioni di potatura.

Sul terreno, è stato trovato un notevole quantitativo di residui vegetali ancora da bruciare, che avrebbe dunque alimentato il fuoco. L’uomo è stato denunciato per incendio boschivo colposo e dovrà pagare una sanzione amministrativa di 240 euro.

Dunque, commette reato chi brucia le sterpaglie? L’argomento è assai dibattuto. Capita spesso di vedere in campagna che qualcuno bruci avanzi di potature, sterpaglie, ramaglie, nonostante in Italia sia individuata come un’attività illecita.

C’è da dire che in molti casi questa pratica viene autorizzata da provvedimenti regionali che ne disciplinano le modalità di esecuzione, ma in via generale, sia il Codice ambientale che il Codice civile e perfino alcune sentenze della Corte di Cassazione, vanno tutte nella medesima direzione: bruciare sterpaglie può provocare immissioni di fumo (l’art. 844 del codice civile punisce il proprietario di un fondo le cui immissioni di fumo nel fondo vicino superino la normale tollerabilità) o come in questo caso può integrare il reato di incendio punito dall’art.449 del codice penale.

Cosa dice la legge

Il Testo Unico dell’Ambiente, promulgato nel 2006, suddivide gli scarti della potatura in rifiuti urbani, se provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, e rifiuti speciali, se esito di attività agricole e agro-industriali. Quindi, in quanto rifiuti speciali, qualora l’imprenditore agricolo intenda disfarsene, necessitano pertanto di un corretto processo di smaltimento: una gestione scorretta del rifiuto è perseguibile e punibile con multe salate – da 300 euro fino a 3.000 euro.

Lo stesso Testo Unico chiarisce anche le modalità di smaltimento dei rifiuti organici provenienti dalla potatura: questi possono essere bruciati all’aria aperta, a patto che i cumuli dati alle fiamme giornalmente non superino i 3 metri cubi per ettaro, e che il rogo sia effettuato nel luogo stesso della produzione agricola. Ovviamente, inutile dirlo, è importantissimo che il fuoco sia controllato e che non causi danni all’ambiente, a cose o persone, e che non sviluppi incendi potenzialmente pericolosi. Inoltre, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi (dichiarati dalle diverse amministrazioni regionali) la combustione degli scarti di potatura è sempre vietata.

Fonte: Met/ Studio Cataldi

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