Pannelli solari sui tetti, stop ai vincoli paesaggistici “generici” che frenano le installazioni

Stop al vincolo paesaggistico se non dettagliatamente motivato: la sentenza TAR Brescia n. 358/2022 ha consentito l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di edifici, annullando una prescrizione che obbligava il richiedente a metterli a terra o su strutture di pertinenza basse. No, il pannello solare non ha nemmeno più il “problema” del disturbo visivo: i vincoli paesaggistici devono essere molto ben motivati.

Largo al fotovoltaico sui tetti: i vincoli paesaggistici devono essere ben motivati, non solo essere citati genericamente, presupponendo un “disturbo” visivo, che oggi non esiste più: la sentenza del TAR di Brescia n. 358/2022 ha consentito l’istallazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di edifici, annullando una prescrizione che obbligava il richiedente a metterli a terra o su strutture di pertinenza basse.

I fatti

L’Ente Parco dei Colli di Bergamo emette un provvedimento di autorizzazione paesaggistica che impone l’installazione di pannelli solari a terra o su strutture pertinenziali basse contro un progetto di installazione sui tetti di edifici.

Il richiedente dell’autorizzazione non ci sta e presenta ricorso al TAR di Brescia, sostenendo che il progetto iniziale, quello dei pannelli sui tetti, deve andare avanti, non accettando i presunti vincoli paesaggistici.

E il TAR accoglie il ricorso, dando probabilmente il via allo sblocco di alcuni stop che ora appaiono immotivati.

La sentenza

Preliminarmente, va rammentato che, secondo consolidati principi giurisprudenziali, l’autorizzazione paesaggistica e il suo eventuale diniego devono essere congruamente motivati – si legge nel testo – attraverso l’esposizione delle ragioni di effettiva compatibilità o incompatibilità delle opere da realizzare con gli specifici valori paesistici dei luoghi

In altre parole, non basta appellarsi genericamente al presunto disturbo visivo o all’ancora più presunta alterazione del paesaggio.

[…] l’Autorità che esamina la domanda di autorizzazione non può limitarsi a utilizzare affermazioni apodittiche ma è tenuta a verificare se la realizzazione del progetto comprometta effettivamente l’area protetta e se esso sia o meno compatibile con il mantenimento e l’integrità dei valori dei luoghi

Siamo qui di fronte alla contrapposizione di due interessi: quello ambientale ed economico, di poter produrre energia da una fonte pulita e quello di non deturpare il paesaggio naturale. Ma mentre produrre energia da pannelli fotovoltaici è sicuramente un modo rispettoso dell’ambiente di produrre energia, l’alterazione del paesaggio è da dimostrare, e va motivata. Questo il grande passo di questa sentenza.

[…] le motivazioni dell’eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica

In altre parole, il paesaggio non è deturpato solo per una ridotta ed opinabile estetica. E c’è di più, perché, come riportato a chiare lettere nella sentenza, i pannelli fotovoltaici non sono “oggettivamente brutti”.

La presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva. Il motivo è, quindi, fondato e il provvedimento impugnato deve essere annullato

Piccolo grande passo verso lo sblocco di motivazioni ostative oggi davvero incomprensibili.

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Fonte: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

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