Le detrazioni del 55% si applicano anche al solare termodinamico per l’acqua calda

Gli impianti solari termodinamici possono usufruire delle detrazioni d'imposta del 55%, almeno per la parte destinata alla produzione di acqua calda. Ad affermarlo è una Risoluzione della Agenzia delle Entrate, la recente Risoluzione 12/e del 7 Febbraio 2011 che, a sua volta, si basa su note tecniche e pareri espressi dall' Enea.

Gli impianti solari termodinamici possono usufruire delle detrazioni d’imposta del 55%, almeno per la parte destinata alla produzione di acqua calda. Ad affermarlo è una Risoluzione della Agenzia delle Entrate, la recente Risoluzione 12/e del 7 Febbraio 2011 che, a sua volta, si basa su note tecniche e pareri espressi dall’ Enea.

Gli impianti solari termodinamici, infatti, possono essere destinati alla sola produzione di acqua calda oppure, come ad esempio nel caso della nuova offerta di Beghelli “Tetto d’oro Acqua luce” ad una produzione energetica combinata, sia di acqua calda che di elettricità. E l’ Enea, in risposta ad uno specifico quesito posto dal Ministero dello Sviluppo Economico sull’inquadramento dei sistemi termodinamici, detti cogenerativi perché riuniscono due differenti tipi di produzione energetica, ha espresso parere favorevole in merito all’ammissibilità degli stessi ai benefici fiscali di cui alla legge n. 296 del 2006, ovvero il meccanismo incentivante delle detrazioni del 55%, la cui vigenza, dopo polemiche e rimaneggiamenti, è stata confermata anche per tutto il 2011.

In particolare l’Enea ha affermato che gli impianti solari termodinamici a concetrazione sono assimilabili del tutto ai panelli solari se utilizati, come questi ultimi, per la sola produzione di acqua calda sanitaria. In questo caso, quindi, possono beneficiare pienamente del meccanismo delle detrazioni fiscali. Impostazione di cui l’Agenzia delle Entrate ha preso atto confermando la piena assoggettabilità al meccanismo delle detrazion fiscali, nel rispetto delle regole generali compreso, quindi, quella sui limiti di spesa che, per i pannelli solari, è fissata a 60 mila euro (comma 346 dell’art 1 della legge 296 dl 2006).

I sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati, invece, per la produzione combinata sia di acqua calda che di energia elettrica, possono usufruire delle detrazioni fiscali del 55% solo relativamente agli usi termici, così come ritenuto dalla Agenzia delle Entrate secondo la quale la quota di spesa detraibile può essere individuata in misura percentuale, cioè sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto.

Andrea Marchetti

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